Cassazione Civile, Ordinanza n. 04381/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società la corretta applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% su forniture di energia termica per uso domestico effettuate nell’ambito del servizio energia/teleriscaldamento, poiché l’energia era prodotta mediante metano e dunque non da fonti rinnovabili. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, annullando l’atto limitatamente alle sanzioni; la CTR, invece, aveva accolto l’appello della società ritenendo che il punto 122 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla L. n. 296/2006, consentisse l’aliquota agevolata per le forniture domestiche nell’ambito dei contratti di servizio energia anche se non provenienti da fonti rinnovabili. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del punto 122 della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’agevolazione spetti solo quando l’energia sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato unitariamente le tre parti del punto 122 della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 384, L. n. 296/2006, affermando che la prima parte individua le operazioni agevolabili, mentre le parti successive ne delimitano l’ambito oggettivo: l’aliquota agevolata del 10% si applica solo alle forniture di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; restano invece soggette all’aliquota ordinaria le forniture di energia prodotta da fonti non rinnovabili, anche se rese nelle forme indicate dalla prima parte della disposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma fiscale oggetto di causa.
punto 122 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972
La Corte ne ha dato interpretazione sistematica e restrittiva: l’aliquota IVA agevolata si applica solo alle forniture di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
art. 1, comma 384, L. 27 dicembre 2006, n. 296
È la norma che ha modificato il punto 122 della Tabella A, ampliando l’oggetto delle prestazioni agevolabili ma restringendo l’ambito dell’agevolazione alle sole fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento.
art. 11, comma 1, d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
È richiamato dalla disposizione agevolativa come fonte del decreto interministeriale che definisce il contratto di servizio energia.
È il testo normativo dell’IVA nel quale è inserita la disciplina agevolativa oggetto di interpretazione.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative in materia IVA che elencano prestazioni e forniture devono essere lette unitariamente: la prima parte può individuare le operazioni astrattamente agevolabili, mentre le parti successive possono limitarne l’ambito applicativo.
- Quando il testo normativo collega l’agevolazione a determinate fonti energetiche, non è consentito estendere il beneficio a forniture rese con fonti diverse sulla base della sola finalità generale di risparmio energetico.
- L’espressione normativa che include alcune fattispecie e contrappone "altre fonti" impone una distinzione selettiva: l’aliquota agevolata opera solo per le ipotesi espressamente ricomprese e non per quelle escluse dal tenore letterale.
- In materia tributaria, la finalità teleologica di incentivare comportamenti virtuosi non può prevalere su una chiara delimitazione letterale della fattispecie agevolativa.
- L’interpretazione sistematica di una norma agevolativa deve evitare che singole porzioni del testo risultino prive di contenuto precettivo; ogni segmento va coordinato con gli altri per definire il perimetro dell’agevolazione.
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