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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27027/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Guarnieri impugnava in Cassazione la conferma della condanna per usura ed estorsione continuata nei confronti di Gabriele Donati e per usura continuata nei confronti di Patrizio Felicetti e Sandro Marziale. Le censure denunciavano: a) mancata e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (assenza di prova della effettiva consegna di denaro, generiche indicazioni temporali, vuoti di memoria colmati in dibattimento, contestata utilizzazione della denuncia del 4/11/2016); b) carenza di conferme extradiegetiche alle dichiarazioni (assenza di testimoni agli incontri, presunta mancanza di disponibilità dei prestiti agli offesi); c) inesistenza di prova per la quantificazione del profitto ai fini della confisca e rilevanza delle somme ritenute non rinvenute in possesso dell'imputato; d) carenza di motivazione sulla liquidazione provvisionale a favore della parte civile; e) mancata valorizzazione delle dichiarazioni dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di riequivalutazione integrale della prova, vietata in sede di legittimità, e che la valutazione della credibilità delle persone offese fosse adeguatamente motivata e supportata da riscontri esterni (testimonianza del personale di polizia, datore di lavoro, due transazioni Western Union e agenda sequestrata). Ha confermato la quantificazione del profitto per la confisca basata sulle dichiarazioni ritenute credibili (complessivi 144.300 euro, specificati per ciascun offeso) e ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla provvisionale, richiamando l'orientamento che la somma provvisionale non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000 per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura; la Corte ha confermato che il reato può essere accertato anche sulla base della pattuizione e delle dichiarazioni delle vittime se ritenute credibili e adeguatamente riscontrate.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione; applicata per la conferma della condanna per estorsione continuata nei confronti dell'imputato.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.

    Disposizioni sul rito e sulla richiesta di trattazione orale; il procedimento è stato celebrato con contraddittorio scritto perché non è stata chiesta la trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 240 c.p.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione alla confisca/profitto (censurata dal ricorrente); la Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione della quantificazione del profitto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e possibilità di condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41461/2012 (Bell'Arte)

    Principio che le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute attendibili e sottoposte a controlli più rigorosi quando l'offeso è parte civile, costituire base di condanna; criterio richiamato per giustificare la valutazione delle dichiarazioni nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 50746/2014 e Sez. U, n. 2246/1990 (Capelli)

    Orientamenti richiamati per affermare che la somma provvisionale disposta in sede di merito non è sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina in fatto la prova: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale delle dichiarazioni testimoniali o della progressione dichiarativa sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono, se ritenute credibili e se esistono riscontri esterni anche parziali, costituire base sufficiente per condannare per usura ed estorsione; il giudice di merito deve tuttavia motivare la valutazione della credibilità e l'eventuale integrazione delle lacune dichiarative.
  • La quantificazione del profitto ai fini della confisca può essere fatta anche sulla base delle dichiarazioni degli offesi, purché il giudice di merito fornisca un calcolo motivato e congruamente ancorato agli elementi acquisiti.
  • Le censure sulla provvisionale non sono normalmente sindacabili in Cassazione perché la somma provvisoria è destinata alla liquidazione definitiva e non ha natura di decisione definitiva appellabile in sede di legittimità.
  • Se il ricorso in Cassazione appare manifestamente rivolto a rinnovare la valutazione di merito senza indicare profili di diritto rilevanti, può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende.

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