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Sentenza

Sentenza n. 2538/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2022 emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- con cui è fatto divieto al ricorrente e ad ogni famigliare convivente di detenere armi ed esplosivi, nonché' di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, esteso ai familiari conviventi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, emanato dopo l’intervento delle Forze dell’ordine presso l’abitazione della coppia per una lite familiare caratterizzata da toni aggressivi rivolti dal ricorrente alla convivente, alla presenza di un minore, e dopo il ritiro cautelativo delle armi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS, sostenendo che il divieto richiederebbe elementi idonei a dimostrare un pericolo potenziale riconducibile a una condizione soggettiva propria dell’interessato e che non sarebbe sufficiente una situazione conflittuale oggettiva, eventualmente dipendente anche da altri soggetti. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, lamentando il diniego dell’accesso agli atti richiesto nel corso del procedimento e l’impossibilità di fornire elementi utili a dimostrare la propria affidabilità; ha inoltre osservato che la contestazione sarebbe stata generica. Il ricorrente non aveva tuttavia presentato memorie difensive nel procedimento.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto correttamente esercitato il potere prefettizio previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931, disposizione che attribuisce al Prefetto un’ampia discrezionalità preventiva nei confronti delle persone ritenute capaci di abusare di armi, munizioni o materie esplodenti. Il divieto è finalizzato a prevenire possibili abusi lesivi dell’incolumità individuale e collettiva. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di vizi della discrezionalità amministrativa, quali errore di fatto, sviamento logico e contraddittorietà. Nel caso concreto, la lite familiare connotata da toni aggressivi, avvenuta nell’abitazione condivisa con la convivente e alla presenza di un minore, è stata ritenuta un fatto oggettivamente grave e idoneo a fondare una prognosi di inaffidabilità nella detenzione delle armi, custodite proprio nell’abitazione nella quale si svolgeva il conflitto. Il TAR ha ritenuto ragionevole il rischio di reiterazione di una lite e di un possibile abuso delle armi, escludendo i vizi dedotti e reputando proporzionata la misura, considerata l’unica idonea a tutelare l’incolumità pubblica e individuale nel caso concreto. È stata esclusa anche la violazione della partecipazione procedimentale, poiché il ricorrente avrebbe potuto presentare memorie difensive, ma non lo ha fatto. Quanto al diniego di accesso, il giudice ha rilevato che esso, ove ritenuto illegittimo o lesivo del diritto di difesa, avrebbe potuto essere contestato con gli ordinari mezzi di tutela. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne…

    La disposizione conferisce al Prefetto un ampio potere discrezionale e preventivo di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusare delle armi, sulla base di una valutazione prognostica del rischio per l’incolumità individuale e collettiva.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS ha natura preventiva e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica circa la capacità dell’interessato di abusare delle armi, senza che sia necessario l’accertamento di un abuso già verificatosi.
  • Ai fini dell’art. 39 TULPS, una lite familiare caratterizzata da toni aggressivi, verificatasi nell’abitazione in cui sono custodite le armi e alla presenza di un minore, può costituire elemento oggettivo sufficiente a fondare una ragionevole prognosi di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia relativa al pericolo di abuso delle armi resta circoscritto ai vizi propri della discrezionalità amministrativa, quali errore di fatto, sviamento logico e contraddittorietà, non potendo sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La mancata presentazione di memorie difensive nel procedimento per il divieto di detenzione di armi impedisce, in assenza di specifiche allegazioni sull’effettivo pregiudizio, di fondare automaticamente una censura di violazione della partecipazione procedimentale; l’interessato deve dimostrare quale concreto contributo difensivo avrebbe potuto apportare.
  • Il diniego di accesso agli atti del procedimento, ove ritenuto illegittimo o lesivo del diritto di difesa, deve essere contestato mediante gli specifici strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e non determina, di per sé, l’illegittimità del successivo divieto prefettizio.
  • La misura del divieto di detenzione di armi è proporzionata quando, alla luce del contesto concreto, risulti l’unica misura idonea a prevenire il rischio di abuso e a tutelare l’incolumità individuale e collettiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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