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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06626/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione per l'evidente inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uno di essi per un capo di lesioni minori per intervenuta remissione della querela e ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per i reati di percosse in concorso e lesioni personali aggravate. Con un unico motivo si è censurata la motivazione sull'affermazione di responsabilità e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la persona offesa aveva riferito di essere stata colpita da un calcio da parte della madre del fidanzato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità perché si limitava a prospettare una lettura alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione sul bilanciamento era congrua e logica, valorizzando come dato preponderante il numero delle persone lese nell'occorso.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.

    Indicato come reato per il quale, nei confronti di uno dei ricorrenti, è stata dichiarata la non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.

  • art. 588 c.p.

    Reato per il quale è stata confermata la condanna in appello.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per il capo di lesioni personali.

  • art. 582 c.p.

    Reato di lesioni personali confermato in appello.

  • art. 585 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata per il capo di lesioni personali.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella parte motivazionale sulla valutazione della prova, in quanto la Corte di merito ha fondato la ricostruzione dei fatti sul narrato della persona offesa e sugli elementi di riscontro; la Cassazione ribadisce che non è consentito un diverso apprezzamento del compendio probatorio in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti già ricostruiti con motivazione logica e coerente dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è privo di specificità quando non confronta realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche o assertive.
  • La motivazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è adeguata quando il giudice di merito indica un dato concreto ritenuto preponderante nell'esercizio del potere discrezionale, come il numero delle persone offese o lese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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