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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18356/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su censure non consentite contro una sentenza di patteggiamento. Ha quindi disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Bari, resa su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., a due imputati è stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente pari a anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, e anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo vizio di violazione di legge e di motivazione, lamentando l'illogicità della sentenza in più punti. La Corte osserva tuttavia che, nel regime del patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure formulate non attengono a espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesto per il patteggiamento, base della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso si applicano spese processuali e sanzione pecuniaria

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice oggetto dell'applicazione della pena nel patteggiamento

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., con entrata in vigore dal 3 agosto 2017

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di assenza di colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento il controllo di legittimità della sentenza di applicazione della pena è circoscritto ai soli vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione contro il patteggiamento censure generiche di violazione di legge o di motivazione che non si traducano nei motivi specificamente ammessi dalla norma.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere più sintetica rispetto al giudizio ordinario, poiché è fisiologicamente correlata all'accordo negoziale tra le parti e alla rinuncia dell'imputato alla contestazione del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa.

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