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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22997/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui il G.U.P. aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, censurando: la qualificazione giuridica dei fatti; il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la congruità della pena. La Corte rileva però che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione non consentita, inclusa la pretesa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e che la contestazione sull'erronea qualificazione del fatto era generica e non sorretta dall'indicazione di elementi di fatto immediatamente ricavabili dal capo d'imputazione o dal provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017 e per le sentenze di patteggiamento successive al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non sono quindi deducibili il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né censure generiche sulla dosimetria della pena o sull'applicazione di circostanze, salvo ipotesi di illegalità. La censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta priva dei requisiti di immediatezza e concretezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera un regime di ricorribilità per cassazione fortemente limitato.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata pronuncia di proscioglimento non è motivo ricorribile avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti vigenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato dai ricorrenti per invocare l'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile o comunque generica nel perimetro del patteggiamento.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 62; art. 1, comma 51

    ha introdotto e coordinato il nuovo regime di ricorribilità per le sentenze di patteggiamento, applicabile ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale censura è estranea al perimetro legale dei motivi di ricorso.
  • Le doglianze sulla pena sono proponibili solo se il risultato finale è contrario alla legge; non è sufficiente lamentare una motivazione inadeguata o una diversa valutazione dei criteri di dosimetria.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore emerga in modo immediato e manifesto dal testo della contestazione o della sentenza; è inammissibile se richiede valutazioni fattuali o probatorie ulteriori.
  • Nel patteggiamento, una volta ratificato l'accordo dal giudice, non possono essere riproposte contestazioni sulle circostanze o sulla congruità della pena, salvo il caso di illegittimità palese del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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