Cassazione Civile, Ordinanza n. 20750/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il titolare di un'impresa tessile aveva ricevuto, per la vendita di merce, sei assegni circolari che, una volta presentati all'incasso, erano risultati falsi. Prima di accettarli, si era rivolto alla propria banca, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente, chiedendo di verificare se i titoli fossero regolarmente emessi e pagabili; secondo il ricorrente, il direttore della filiale avrebbe esaminato gli assegni e telefonato alla banca emittente ricevendo rassicurazioni. Sosteneva quindi che la banca avesse svolto il controllo in modo negligente, limitandosi a una telefonata e a un esame visivo, senza usare tutti gli strumenti disponibili, e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno. In cassazione articolava quattro motivi: violazione degli artt. 1176, co. 2, 1703, 1710 e 2043 c.c. per mancata diligenza professionale del mandatario; violazione della disciplina sugli assegni circolari per avere la banca omesso di verificare validità e autenticità del titolo; violazione delle norme sull'archivio informatizzato e sulla Centrale di allarme interbancaria, che avrebbe dovuto essere consultata anche per gli assegni circolari; violazione dell'art. 1708 c.c. per non avere il direttore impiegato tutti gli strumenti e le cautele disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse accertato in fatto, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, che il direttore della banca non aveva garantito la certezza del pagamento degli assegni ma solo il positivo esito del "bene emissione", e che non era stato provato che egli potesse accorgersi della falsificazione. La Suprema Corte ha inoltre affermato che la banca, quando sia investita dal cliente di una verifica preventiva sulla negoziabilità di un assegno, non è tenuta ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli che compirebbe se il titolo le fosse girato per l'incasso; ciò che le è richiesto è un giudizio prognostico, e non una garanzia assoluta di pagamento. È stato poi escluso che la mancata consultazione della Centrale di allarme interbancaria integrasse responsabilità, perché la decisione di merito aveva valorizzato sia l'assenza di segni esteriori di contraffazione sia il fatto che il cliente si era accontentato delle informazioni raccolte senza sollecitare ulteriori indagini. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la diligenza professionale della banca nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal cliente
richiamato per qualificare il rapporto come mandato
richiamato come norma sulla diligenza del mandatario nell'esecuzione del mandato
richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria
art. 82 ss. r.d. n. 1736/1933
richiamati dal ricorrente per sostenere che il controllo dovesse riguardare validità e autenticità dell'assegno circolare
richiamato con le norme regolamentari sull'archivio informatizzato e sulla segnalazione di assegni sottratti o smarriti
d.m. 7 novembre 2001, n. 4589
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'archivio informatizzato
regolamento della Banca d'Italia del 20 gennaio 2002
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'archivio informatizzato
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 15 marzo 2002
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'archivio informatizzato
invocato per affermare che il mandatario avrebbe dovuto usare tutti gli strumenti e le cautele disponibili
richiamato nel ragionamento della Corte in relazione all'archivio informatico della Centrale di allarme interbancaria
richiamato quale base del segmento PASS della Centrale di allarme interbancaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La banca interpellata dal cliente per una verifica preventiva sulla regolarità o negoziabilità di un assegno non assume una garanzia assoluta di pagamento, ma deve svolgere un controllo secondo la diligenza professionale esigibile dall'operatore bancario medio.
- La responsabilità della banca per inesatte informazioni presuppone che essa abbia effettivamente fornito un dato non veritiero o una rassicurazione equivoca; se il giudice di merito accerta che è stato reso solo un riscontro informativo, non sussiste responsabilità per il successivo mancato pagamento del titolo.
- Nell'accertare la contraffazione di un assegno, la banca non è tenuta a strumenti specialistici o perizie tecniche: rileva soltanto la falsificazione percepibile ictu oculi secondo la normale perizia del bancario medio.
- Il sindacato di legittimità non può riesaminare l'accertamento di fatto sul contenuto delle informazioni rese dalla banca o sulla rilevabilità della falsificazione, se la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente coerente.
- La mancata consultazione di ulteriori archivi o banche dati non comporta di per sé responsabilità della banca quando il cliente abbia accettato il controllo effettivamente svolto e non abbia richiesto espressamente verifiche aggiuntive.
- rami
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