Cassazione Penale, Sentenza n. 29746/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non elide il difetto di legittimazione del difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cosenza ha condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria di 670 euro di ammenda per la violazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975. Contro tale sentenza il difensore ha proposto un atto di appello, che è stato riqualificato come ricorso per cassazione perché la decisione impugnata applicava esclusivamente pena pecuniaria. Il motivo decisivo affrontato dalla Corte non riguarda il merito della responsabilità, ma la legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'impugnazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, con conseguente impossibilità di sanare ex post il vizio mediante conversione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto oggetto del giudizio.
La proposizione del ricorso per cassazione da parte di difensore non iscritto all'albo speciale comporta inammissibilità del gravame.
Il principio di conversione/qualificazione giuridica dell'impugnazione non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali richiesti per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'impugnazione qualificata o convertita in ricorso per cassazione resta soggetta ai requisiti propri del ricorso per cassazione, inclusa la necessaria abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- Il principio di conservazione degli atti processuali e la conversione dell'impugnazione non possono sanare un originario difetto di legittimazione del difensore che abbia sottoscritto il ricorso.
- La presentazione del ricorso per cassazione da parte di avvocato non iscritto all'albo speciale determina inammissibilità rilevabile nonostante la riqualificazione dell'atto impugnatorio.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →