Parere n. 1249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Eugenio Alfiero contro il Comune di Arzano per l’annullamento dell’ordinanza n. 21/2023 dell’11 dicembre 2023, notificata in data 9 agosto 2024, di ingiunzione al pagamento della somma di € 17.124,80 (diciassettemilacentoventiquattro/80) a titolo di recupero delle spese sostenute per la demolizione in danno degli abusi edilizi acquisiti con ordinanza n. 7/22 prot. n. 24330 del 4 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 21/2023 dell’11 dicembre 2023, notificata il 9 agosto 2024, di ingiunzione al pagamento di € 17.124,80 per il recupero delle spese sostenute dal Comune per la demolizione d’ufficio di abusi edilizi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990. Nel corso dell’istruttoria il Comune di Arzano ha notificato, il 15 gennaio 2025, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione sulla procedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Arzano e ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Ha precisato che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; di conseguenza, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
violazione dell’art. 7, comma 1, della L. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata perché il ricorso è divenuto improcedibile per effetto dell’opposizione.
opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione rituale e tempestiva consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare la sede straordinaria; ciascuna parte può impedire tale prosecuzione proponendo opposizione nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Arzano per l’annullamento di un’ordinanza di ingiunzione al pagamento di € 17.124,80, relativo al recupero delle spese sostenute dal Comune per la demolizione d’ufficio di abusi edilizi.
Premesse e oggetto del ricorso
L’ordinanza impugnata, n. 21/2023 dell’11 dicembre 2023, notificata il 9 agosto 2024, ingiungeva il pagamento delle spese della demolizione in danno di abusi edilizi acquisiti con precedente ordinanza comunale n. 7/22 del 4 luglio 2022.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990. La censura non è stata tuttavia esaminata nel merito.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Arzano ha notificato il 15 gennaio 2025 opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria del 22 maggio 2025, ha riferito dell’opposizione e ha espresso l’avviso che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
Secondo il parere, il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersi della sede straordinaria. In mancanza di tale concorde volontà, l’opposizione comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha richiamato, a sostegno di tale principio, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La questione sostanziale relativa alla dedotta violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 non è stata quindi definita nella sede consultiva straordinaria.
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