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Parere

Parere n. 1251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Roberto Tonti, Maria Carla Vannucchi e Tesi Fabrizio, quest’ultimo in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Giorgio Tesi Vivai s.s., contro il Comune di Pistoia per l’annullamento: - dell’ordinanza n .972 del 21 agosto 2024, prot. n. 130010 del 22 agosto 2024, notificato in pari data, di applicazione della sanzione ripristinatoria di cui all’art.196 della legge regionale toscana n. 65/2014 e all’art. 31 del D.P.R. n.380/2001; - per quanto occorrer possa, dell’atto di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 di contenzioso n. 32/C/2024 del 18 aprile 2024, prot. n. 58136/2024; - nonché di ogni altro atto connesso e conseguente, comunque, non noto.

Giustizia amministrativa202401620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 972 del 21 agosto 2024, recante applicazione della sanzione ripristinatoria edilizia ai sensi dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché degli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale sanzionatoria e l’atto di avvio del procedimento, deducendo: violazione delle garanzie partecipative e illegittimità del procedimento sanzionatorio; erronea ricostruzione dello stato legittimo dell’opera e violazione della disciplina edilizia regionale e statale, oltre a difetto di istruttoria, motivazione carente o contraddittoria, sviamento ed erronea valutazione della situazione di fatto; violazione degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione allo stato di diritto paesaggistico vigente al momento della trasformazione. Nel corso del procedimento consultivo, il Comune di Pistoia ha notificato e depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione del Comune di Pistoia. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare, dichiarando quest’ultima assorbita. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti, salva la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dal Comune di Pistoia il 20 gennaio 2025 è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento consultivo.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.

Motivi di merito

Le censure relative al procedimento sanzionatorio, allo stato legittimo dell’opera e alla disciplina paesaggistica non sono state esaminate, poiché l’opposizione ha impedito la prosecuzione del procedimento straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro delle garanzie partecipative nel procedimento sanzionatorio; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014

    Indicato quale fondamento regionale della sanzione ripristinatoria impugnata; la sua applicazione non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale fondamento statale della sanzione edilizia ripristinatoria; la relativa violazione non è stata esaminata a causa della trasposizione.

  • artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell’autorizzazione e delle esclusioni paesaggistiche; le censure non sono state decise.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente al ricorso straordinario determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del procedimento consultivo.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; tale concordia può essere esclusa mediante l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per effetto della trasposizione, l’istanza cautelare proposta in quella sede resta assorbita e non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da privati, tra cui i soci e il legale rappresentante di una società agricola, contro il Comune di Pistoia. Il ricorso era diretto principalmente all’annullamento di un’ordinanza comunale che applicava una sanzione ripristinatoria edilizia ai sensi dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Era stata inoltre proposta un’istanza cautelare.

Censure dedotte

I ricorrenti contestavano:

  • la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 e l’illegittimità del procedimento sanzionatorio;
  • l’erronea valutazione dello stato legittimo dell’opera rispetto alla normativa vigente al momento della sua esecuzione;
  • il difetto di istruttoria, l’errore manifesto, lo sviamento e la motivazione carente, contraddittoria o perplessa;
  • la violazione degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione allo stato della disciplina paesaggistica vigente al momento della trasformazione.

Opposizione del Comune

Nel corso del procedimento, il Comune di Pistoia ha comunicato di avere notificato e depositato, il 20 gennaio 2025, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Ha ricordato che il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti. L’opposizione della parte resistente impedisce quindi la prosecuzione del procedimento straordinario e determina la trasposizione del ricorso davanti al giudice competente.

La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure edilizie e paesaggistiche dedotte dai ricorrenti, né ha valutato la fondatezza dell’istanza cautelare. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione e la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareEccesso di potere

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