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Parere

Parere n. 1252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla professoressa Maria Teresa Daniela Giunta contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) - l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e altri per l’annullamento delle note del Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, prot. n. AOODIRSI.REG.UFF.596USC e prot. n. AOODI RSI. REG. UFF.599USC, entrambe del 10 gennaio 2013, con cui sono state dettate modalità di svolgimento del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 22 novembre 2004, a seguito della sua rinnovazione, differenti per i vari candidati e di ogni ulteriore nota, decreto o verbale da cui dovesse risultare la necessità di sostenere una prova orale, a differenza dei candidati ammessi al conclusivo corso di formazione in virtù della sola positiva ricorrezione degli elaborati scritti.

Giustizia amministrativa201303440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle note del 10 gennaio 2013 relative alle modalità di svolgimento rinnovato del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22 novembre 2004, nonché degli ulteriori atti concernenti l’eventuale obbligo di sostenere una prova orale.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con cui, nell’ambito della rinnovazione della procedura concorsuale per dirigenti scolastici, sarebbero state previste modalità differenziate per i candidati, lamentando in particolare l’obbligo di sostenere una prova orale, diversamente dai candidati ammessi al corso finale di formazione sulla base della sola ricorrezione positiva degli elaborati scritti. È stato dedotto un unico motivo articolato in violazione della l. 202/2010, del d.m. 2/2011, del d.P.R. 487/1994, del bando concorsuale e delle disposizioni richiamate, nonché in eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, iniquità e violazione della par condicio, dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. L’Amministrazione ha ritenuto il ricorso infondato. Dopo un parere interlocutorio del 2014, con cui erano stati richiesti allegati istruttori non trasmessi, la Sezione ha chiesto nel 2026 di verificare la permanenza dell’interesse. La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito in ragione del lungo tempo trascorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’istanza cautelare è stata assorbita. Non è stato esaminato il merito dell’unico motivo di ricorso né sono state valutate le censure relative alla par condicio, alla disciplina della rinnovazione concorsuale o alla legittimità della prova orale.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della ricorrente, secondo cui non sussiste più interesse alla decisione finale di merito a causa del lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, impone la declaratoria di improcedibilità.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il rimedio giustiziale nell’ambito del quale trova applicazione il principio dispositivo.

  • l. 202/2010

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina della rinnovazione della procedura concorsuale; il merito della censura non è stato esaminato.

  • d.m. 2/2011

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale; il merito della censura non è stato esaminato.

  • d.P.R. 487/1994, art. 1, comma 2

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi applicabili alle procedure concorsuali; il merito non è stato esaminato.

  • Costituzione, artt. 3 e 97

    La ricorrente ha invocato i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; le relative censure sono rimaste assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

  • D.D.G. 22 novembre 2004, art. 18

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, come modificato dagli artt. 6-8 d.P.R. 140/2008; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso rende superfluo l’esame delle censure di merito e determina l’assorbimento dell’istanza cautelare.

Improcedibilità del ricorso straordinario relativo alla rinnovazione di un concorso per dirigenti scolastici

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una professoressa contro il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, avente ad oggetto le modalità di rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22 novembre 2004.

Premesse e oggetto del ricorso

La ricorrente aveva impugnato due note del 10 gennaio 2013 con cui erano state disciplinate le modalità di svolgimento della procedura rinnovata. In particolare, contestava la previsione di modalità differenziate tra i candidati e l’obbligo di sostenere una prova orale, a fronte dell’ammissione di altri candidati al corso conclusivo di formazione sulla base della sola ricorrezione positiva degli elaborati scritti.

Censure dedotte

Con un unico motivo di ricorso erano state prospettate:

  • violazione della l. 202/2010 e del d.m. 2/2011;
  • violazione del d.P.R. 487/1994, del D.D.G. 22 novembre 2004 e delle ulteriori disposizioni richiamate;
  • eccesso di potere per contraddittorietà tra determinazioni della medesima amministrazione, illogicità manifesta e palese iniquità;
  • violazione della par condicio tra i candidati;
  • violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.

Il Ministero, nella relazione istruttoria del 3 ottobre 2013, aveva ritenuto il ricorso infondato.

Sviluppo del procedimento consultivo

Con il parere interlocutorio n. 00591/2014 la Sezione Seconda aveva rilevato che la relazione ministeriale era pervenuta senza gli allegati richiamati e aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori. Poiché tali adempimenti erano rimasti ineseguiti, nel 2026 la Sezione Prima ha chiesto alle parti di dichiarare se persistesse l’interesse alla definizione del ricorso o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con nota del 7 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che l’assistita non aveva più interesse alla decisione di merito, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Conclusioni

Il parere ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito delle censure relative alla rinnovazione della procedura concorsuale, alla par condicio e all’obbligo della prova orale non è stato esaminato. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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