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Parere

Parere n. 1250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Luca Agostini contro il Comune di Milano e nei confronti dei signori Mario Sacchet, Alberto Sacchet e Carla Maria Antonietta Stucchi per l’annullamento del provvedimento prot. c_f205/0322090 del 7 giugno 2024, inviato a mezzo pec in data 7 giugno 2024, con cui il Comune di Milano ha disposto “l’annullamento della SCIA in atti PG.532066/2022 - JPE.26525/2022” e ordinato il rispristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del Comune di Milano del 7 giugno 2024 di annullamento della SCIA e di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui il Comune di Milano ha disposto l’annullamento della SCIA relativa a un intervento edilizio e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati dedotti cinque motivi, concernenti la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 86.1 del regolamento edilizio di Milano, degli artt. 905 e 906 c.c. e degli artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, oltre a plurimi vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, equivocatè e contraddittorietà. Nel corso del procedimento il Comune di Milano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi gli effetti dell’opposizione sull’ammissibilità e sulla procedibilità del ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha verificato che il Comune di Milano aveva depositato l’atto di opposizione in data 2 dicembre 2024 e ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dal Comune di Milano il 2 dicembre 2024 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza esame dei motivi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’annullamento della SCIA; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 86.1 del regolamento edilizio di Milano

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione asseritamente violata dal provvedimento comunale; la Sezione non ne ha valutato la fondatezza.

  • artt. 905 e 906 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai rapporti di veduta e alle distanze; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • artt. 33 e 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle conseguenze edilizie dell’intervento; la Sezione non ha esaminato la dedotta violazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone che le parti non esercitino il potere di optare per il giudizio davanti al giudice precostituito per legge mediante opposizione.

Annullamento della SCIA e trasposizione del ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Milano per l’annullamento del provvedimento comunale del 7 giugno 2024, con cui era stata annullata una SCIA ed era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Nel procedimento è intervenuto anche il Comune di Milano, che ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Premesse e motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi di illegittimità, prospettando:

  • la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
  • la violazione dell’art. 86.1 del regolamento edilizio di Milano;
  • la violazione degli artt. 905 e 906 c.c.;
  • plurimi profili di eccesso di potere, tra cui travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, equivocatè e contraddittorietà;
  • la violazione degli artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, con deduzione di illegittimità derivata.

Opposizione del Comune

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria del 13 maggio 2025, ha riferito che il Comune di Milano aveva notificato alle altre parti, il 2 dicembre 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale. Il Ministero ha quindi prospettato l’improcedibilità del ricorso.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato che risultava depositata copia dell’atto di opposizione del Comune e ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Non ha pertanto esaminato i motivi di merito relativi all’annullamento della SCIA, ai presupposti dell’autotutela, ai profili edilizi e alle dedotte carenze motivazionali e istruttorie.

Il parere richiama la funzione dell’opposizione quale strumento per adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; la rituale opposizione di una parte impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La decisione è fondata esclusivamente sull’opposizione del Comune e non contiene una valutazione sulla fondatezza delle censure proposte dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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