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Parere

Parere n. 1248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dall’ingegnere Maurizio Marconi contro il Comune di Marino, il Ministero della cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, l’Arpa Lazio, la Regione Lazio, Parco Regionale dei Castelli Romani e nei confronti delle società Tower 2 s.r.l. e Iliad Italia S.p.A. per l’annullamento: - del provvedimento tacito del Comune di Marino di accoglimento dell'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. del 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i. presentata da Tower 2 S.r.l. e Iliad Italia S.p.A. il 13 dicembre 2023 (prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0090804) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in Marino, Via Montecrescenzio n. 50, su area censita al N.C.T. al foglio 37, particella 912; - nonché di ogni altro atto della procedura coordinato o comunque connesso, e in particolare: - del parere favorevole dell'Arpa Lazio, Sezione Provinciale di Roma, prot. 0087843.U del 20 dicembre 2023; - dell'autorizzazione paesaggistica n. 31-O-23/SUB del 18 giugno 2024, prot. 44264, rilasciata dal Comune di Marino ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; - della relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica prot. 0021311 del 19 marzo 2024, a firma del responsabile del procedimento; - ove maturato, del provvedimento tacito di rilascio del nulla osta da parte del Parco dei Castelli Romani ex art. 28, comma 1-bis, L.R. n. 29/97 e dell'art. 13 comma 1 L. n. 394/1991; - dell'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori rilasciata dalla Regione Lazio con prot. n. 2024-0001443937 del 28 novembre 2024; - degli atti e provvedimenti dei quali il ricorrente ha avuto conoscenza, dopo l'inizio dei lavori del 3 febbraio 2025, a seguito di accesso agli atti ex L. 241/1990 e s.m.i.

Giustizia amministrativa202500613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento tacito del Comune di Marino di accoglimento dell'istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, nonché degli atti paesaggistici, ambientali, sismici e degli ulteriori atti connessi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, il provvedimento tacito comunale di accoglimento dell'istanza presentata da Tower 2 s.r.l. e Iliad Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in Marino, nonché il parere favorevole dell'Arpa Lazio, l'autorizzazione paesaggistica comunale, la relazione tecnica illustrativa, l'eventuale nulla osta del Parco dei Castelli Romani, l'autorizzazione sismica regionale e gli ulteriori atti conosciuti mediante accesso. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 28 delle norme di attuazione del PTPR del Lazio e dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione dell'art. 28 della l.r. Lazio n. 29/1997 e dell'art. 13 della l. n. 394/1991; in via subordinata, la violazione delle norme tecniche di attuazione e del regolamento del Piano di assetto del Parco dei Castelli Romani. Nel corso del procedimento la controinteressata Tower 2 s.r.l. ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta da Tower 2 s.r.l. L'opposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo, poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata assorbita, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L'opposizione proposta dalla controinteressata Tower 2 s.r.l. il 17 giugno 2025 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Istanza cautelare

La domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata dichiarata assorbita in ragione dell'improcedibilità del ricorso per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente a ciascuna parte di opporsi al ricorso straordinario e di chiederne la trasposizione in sede giurisdizionale; l'opposizione rituale e tempestiva determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    È indicato quale base normativa dell'istanza comunale per la realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni, ma il parere non ne esamina la legittimità sostanziale.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato con riferimento all'autorizzazione paesaggistica impugnata, senza esame nel merito a causa della trasposizione.

  • art. 28 l.r. Lazio n. 29/1997

    È richiamato in relazione al nulla osta del Parco dei Castelli Romani, senza esame della censura sostanziale.

  • art. 13 l. n. 394/1991

    È richiamato in relazione al nulla osta dell'ente parco, senza esame della censura sostanziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso è assorbita e non deve essere esaminata nel merito.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un'infrastruttura per telecomunicazioni

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ingegnere privato contro una pluralità di amministrazioni e nei confronti delle società controinteressate Tower 2 s.r.l. e Iliad Italia S.p.A. Il ricorso riguardava la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Marino.

Atti impugnati e motivi

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento tacito comunale di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, oltre agli atti connessi, tra cui il parere favorevole dell'Arpa Lazio, l'autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l'eventuale nulla osta del Parco dei Castelli Romani e l'autorizzazione sismica regionale.

Le censure riguardavano:

  • la violazione dell'art. 28 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale del Lazio e dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, oltre all'errore nei presupposti, al difetto di istruttoria e al difetto di motivazione;
  • la violazione dell'art. 28 della l.r. Lazio n. 29/1997 e dell'art. 13 della l. n. 394/1991;
  • in via subordinata, la violazione delle norme tecniche di attuazione e del regolamento del Piano di assetto del Parco dei Castelli Romani.

Il ricorso comprendeva anche un'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Opposizione della controinteressata

Nel corso del procedimento, Tower 2 s.r.l. ha notificato alle altre parti un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successiva nota, ha rappresentato l'intervenuta opposizione e ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato che l'opposizione fosse rituale e tempestiva. Ha quindi richiamato la funzione dell'opposizione quale strumento volto a garantire a ciascuna parte l'accesso al giudice precostituito per legge.

Il ricorso straordinario è stato qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale, il cui utilizzo presuppone la concorde volontà di tutte le parti. L'opposizione di una parte fa venire meno tale presupposto e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. A sostegno di tale ricostruzione il parere richiama Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla disciplina paesaggistica, al nulla osta dell'ente parco, alla compatibilità con il Piano del Parco o agli altri titoli amministrativi impugnati.

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza dell'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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