Cassazione Penale, Ordinanza n. 05814/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sull'asserita violazione delle norme processuali perché priva di specificità e contraddetta dagli atti di causa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per evasione. Il ricorrente, tramite la difesa, deduceva l'erronea applicazione di norme processuali, sostenendo in sostanza che vi fosse una divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, con specifico riferimento alla recidiva: secondo la difesa, la contestazione non sarebbe stata adeguatamente riportata o non vi sarebbe stata corrispondenza tra imputazione e decisione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e smentito dagli atti, osservando che il decreto di citazione diretta a giudizio menzionava espressamente la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., con conseguente piena corrispondenza tra fatto contestato e fatto oggetto della condanna.
Norme richiamate
Indicato come reato per cui è intervenuta la condanna impugnata, cioè evasione.
Richiamato per affermare che la recidiva era stata espressamente contestata nel decreto di citazione diretta a giudizio.
Base implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce in modo generico un'asserita violazione processuale, senza confrontarsi puntualmente con gli atti e con la motivazione della sentenza impugnata.
- La corrispondenza tra contestazione e decisione va verificata avuto riguardo agli atti del procedimento: se il decreto di citazione o l'imputazione menzionano espressamente una circostanza come la recidiva, non è configurabile un vizio di ultrapetizione o di difetto di correlazione.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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