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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36828/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda la contestazione di trasferimento fraudolento di valori, originariamente previsto dall’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992. La difesa ha invocato la sopravvenuta abrogazione di tale disposizione ad opera dell’art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018, sostenendo che il reato fosse stato abolito. La Corte ha ritenuto che la fattispecie sia stata invece trasferita nell’art. 512-bis c.p. e che tra le due disposizioni sussista continuità normativa. Il testo fornito non espone gli ulteriori motivi di ricorso né i dettagli fattuali della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo che l’abrogazione dell’art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992 abbia comportato l’abolizione del reato: la fattispecie è confluita nell’art. 512-bis c.p., senza divergenze tra i testi normativi. Ha inoltre ritenuto che l’art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 non possa essere interpretato nel senso sostenuto dalla difesa, alla luce della riserva di codice e della tabella di corrispondenza allegata al decreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma quantificata nel dispositivo, non riportato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992

    Non è dubbio che tra le due disposizioni vi sia continuità, posto che i testi normativi, messi a raffronto, non evidenziano divergenze, come del resto è già stato rilevato da questa Corte (v. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 01).

    L’abrogazione della disposizione non determina l’abolizione del reato quando la fattispecie incriminatrice è stata trasferita in un’altra norma e il raffronto dei testi dimostra continuità normativa.

  • art. 7 d.lgs. n. 21 del 2018

    Il reato non è stato affatto abolito, nonostante l'abrogazione, essendo la fattispecie incriminatrice confluita, per effetto della novella del 2018, attuativa 2della cd. riserva di codice, nell'art. 512-bis cod. pen., intitolato al trasferimento fraudolento di valori.

    L’abrogazione della disposizione previgente ha realizzato il trasferimento della fattispecie incriminatrice nell’art. 512-bis c.p., senza abolizione del reato.

  • art. 512-bis c.p.

    Il reato non è stato affatto abolito, nonostante l'abrogazione, essendo la fattispecie incriminatrice confluita, per effetto della novella del 2018, attuativa 2della cd. riserva di codice, nell'art. 512-bis cod. pen., intitolato al trasferimento fraudolento di valori.

    L’art. 512-bis c.p. ha recepito la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori già prevista dall’art. 12-quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992.

  • art. 8 d.lgs. n. 21 del 2018

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla norma transitoria di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018, nel suo tenore letterale, non può ragionevolmente essere attribuito altro significato, avuto riguardo alla ragione ispiratrice del principio di c.d. riserva di codice, nonché alla indicazione univoca che si rinviene nella tabella sinottica allegata al medesimo decreto legislativo (tabella A), di corrispondenza tra le due suindicate fattispecie incriminatrici.

    La disposizione transitoria va letta in coerenza con la riserva di codice e con la tabella di corrispondenza, che confermano la continuità tra la fattispecie abrogata e quella codicistica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’abrogazione formale di una disposizione incriminatrice non comporta abolizione del reato quando la fattispecie è contestualmente trasferita in una nuova norma e il raffronto dei testi non evidenzia divergenze sostanziali.
  • La norma transitoria che accompagna il trasferimento di una fattispecie nel codice va interpretata alla luce della finalità di riserva di codice e delle indicazioni univoche contenute nella tabella normativa di corrispondenza.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale

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