Cassazione Penale, Sentenza n. 21969/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta e applicata la disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.) in relazione a più pronunce definitive a suo carico, così da assorbire/connaturare in un unico disegno criminoso le seguenti condanne: 1) condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) - sentenza resa il 15/06/2020; 2) condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di arma - sentenza del 18/12/2012 (fatti 2011); 3) condanna per detenzione di armi clandestine e ricettazione - sentenza del 01/12/2018 (fatti 2016). La difesa sosteneva che sussistessero elementi esteriori (identità di luogo, modalità, interesse e funzione dei reati, coincidenza del titolo di reato e collegamento temporale) idonei a dimostrare l'anticipata e unitaria ideazione dei reati, e dunque la sussistenza della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura in quanto la Corte d'appello di Napoli, con motivazione ampia e congrua, aveva correttamente escluso l'esistenza di un "unico disegno criminoso" programmato fin dal primo episodio. La motivazione della Corte d'appello ha evidenziato elementi fattuali che impedivano di ricondurre i reati alla continuazione: l'operatività della cosca (oggetto della condanna per 416-bis) era terminata nel 2014; la tentata estorsione del 2011 è stata valutata come episodio isolato e privo di elementi che la colleghino in modo programmato all'associazione; i reati di armi e ricettazione del 2016 si collocano temporalmente dopo la cessazione dell'attività del sodalizio e quindi non risultano pianificati sin dall'origine. La Cassazione ha richiamato i principi giurisprudenziali sul reato continuato (necessità di anticipata ed unitaria ideazione, indici esteriori significativi) e ha concluso per l'impossibilità di rivedere la valutazione di merito, confermando il rigetto dell'istanza e condannando il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
partecipazione ad associazione di tipo mafioso
La norma è il titolo di reato per la condanna principale; la Corte ha rilevato che l'operatività del sodalizio per cui l'imputato è stato condannato si era esaurita nel 2014, fatto rilevante per escludere una programmazione unitaria con fatti successivi.
Riferimento alla disciplina della continuazione: la Corte ha richiamato che perché operi occorre una "anticipata ed unitaria ideazione" dei plurimi reati, desumibile da indici esteriori significativi; la sola abitualità o la mera contiguità spazio-temporale non sono sufficienti.
Norma processuale evocata dal ricorrente nell'ambito del rimedio esperito: la Corte non ha riscontrato violazioni procedurali nella decisione del giudice dell'esecuzione relativa alla valutazione della continuazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo e altre pronunce richiamate)
Principi richiamati: per riconoscere la continuazione sono necessari indicatori concreti come omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e, soprattutto, la dimostrazione che al momento del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali. La Corte ha applicato tali principi dando adeguata motivazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) serve dimostrare un'anticipata e unitaria ideazione dei reati: non basta la mera contiguità spazio-temporale o l'abitualità delinquenziale.
- Gli indici rilevanti sono: omogeneità delle condotte e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità operative coincidenti, finalità o interesse comune e prova che i reati successivi erano programmati già al momento del primo reato, almeno nelle linee essenziali.
- La partecipazione ad un'associazione criminale non implica automaticamente la continuazione con tutti i reati commessi dal soggetto: occorre provare che l'ingresso nel sodalizio comportava la programmazione degli specifici reati successivi.
- Se l'attività del sodalizio è cessata prima dei reati successivi, ciò rappresenta un elemento contrario al riconoscimento della continuazione.
- In sede di cassazione non è consentito sostituire la valutazione di merito con una nuova lettura dei fatti: il controllo è limitato alla verifica della completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito.
- Per una strategia difensiva o accusatoria efficace, produrre elementi probatori diretti o indiziari che attestino la pianificazione (comunicazioni, ruoli, cronologia precisa, correlazioni funzionali) aumenta le probabilità di far riconoscere o escludere la continuazione a seconda dell'obiettivo.
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