Cassazione Penale, Ordinanza n. 24755/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata adottata alcuna decisione di merito sulla responsabilità, che resta quella già affermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 luglio 2024. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva l'inosservanza dell'art. 530 c.p.p. per asserita carenza dell'elemento soggettivo nei delitti di evasione contestati; con il secondo si lamentava l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per la mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza dell'elemento soggettivo e quindi l'insussistenza dei presupposti per la condanna; la Corte osserva che la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.
Invocato per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte rileva che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi probatori, poiché la censura che mira a una diversa lettura del fatto è inammissibile.
- La doglianza sulla carenza dell'elemento soggettivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o motivazione, richiede in realtà una revisione del giudizio di merito sulle prove.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza evidenziare specifici errori di diritto o manifeste illogicità.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in cassazione non può essere proposta come mera reiterazione di questioni già decise.
Come è indicizzato
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