Cassazione Civile, Ordinanza n. 35241/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzioni)
La controversia
La parte destinataria di alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni per violazioni del codice della strada ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che il credito sanzionatorio si era estinto per prescrizione maturata dopo la notifica del verbale di contestazione. In primo grado l'opposizione era stata ritenuta tardiva; in appello il tribunale aveva invece qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, ma l'aveva accolta solo nei confronti dell'agente della riscossione, escludendola per Roma Capitale sul rilievo che non fossero state svolte specifiche censure contro l'operato dell'ente impositore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 81, 342 e 615 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'impugnazione mirava all'annullamento della cartella anche nei confronti di Roma Capitale, quale soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa sanzionatoria e alla questione della prescrizione, e che pertanto l'opposizione doveva essere accolta anche verso l'ente creditore, con conseguente riflesso sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. contro cartelle per sanzioni stradali in cui si deducano la mancata notifica del verbale o degli atti della riscossione e la successiva prescrizione della sanzione, la domanda può essere proposta non solo nei confronti del concessionario della riscossione ma anche nei confronti dell'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale. Ha inoltre precisato che non era configurabile alcun giudicato interno sulla titolarità del rapporto sostanziale in capo a Roma Capitale, perché il giudice di pace si era limitato a dichiarare la tardività dell'opposizione senza affrontare il merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al tribunale di Roma, in diversa persona, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione è stata ricondotta alla tutela contro l'esecuzione fondata su una pretesa estintasi per prescrizione sopravvenuta rispetto al titolo.
Richiamato nel motivo come parametro violato, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
Richiamato nel motivo come parametro violato, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
Richiamato nel motivo come parametro violato, in relazione al regime processuale dell'opposizione.
Indicato come termine di prescrizione invocato dalla parte opponente per l'estinzione della sanzione amministrativa.
Usato per la definizione in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato come base per la decisione in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nell'opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative stradali proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si deduca la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo, la legittimazione passiva non si esaurisce nel concessionario della riscossione, ma può comprendere anche l'ente titolare della pretesa sanzionatoria.
- La qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione impedisce di applicare un termine decadenziale breve riferito all'impugnazione della cartella, se il vizio dedotto è estintivo della pretesa ed è sopravvenuto rispetto al titolo.
- Non può formarsi giudicato interno su questioni di titolarità del rapporto sostanziale se il giudice di primo grado ha deciso la controversia soltanto in rito, senza esaminare il merito della pretesa.
- Ai fini delle spese processuali nelle controversie relative a cartelle per sanzioni stradali, l'accoglimento dell'opposizione può rilevare nei confronti di entrambi i convenuti, con eventuale regolazione dei rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione.
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