Sentenza n. 1140/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che differiva al 31 dicembre 2024 la scadenza di una concessione demaniale marittima intestata alla controinteressata, nonché la presupposta delibera di Giunta comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Comune di Chioggia del 19 marzo 2024, n. 273, relativa alla conservazione degli effetti di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreative e al differimento della sua scadenza fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 118/2022, nonché, ove necessario, la delibera di Giunta comunale del 9 gennaio 2024, n. 7, e gli atti connessi. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato il 2 aprile 2026 e depositato l’8 aprile 2026. Il Comune e la controinteressata hanno aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese, senza opporsi alla definizione del giudizio. Il TAR ha ritenuto rituale la rinuncia e, in mancanza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese e le competenze sono state integralmente compensate, in ragione dell’adesione delle parti resistenti alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
che il giudizio deve essere dichiarato estinto
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle
La rinuncia comporta ordinariamente l’obbligo del rinunciante di sostenere le spese degli atti processuali, salva la possibilità di compensazione per giusti motivi.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano
La rinuncia è idonea a definire il giudizio quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
differimento del termine della scadenza fino al 31 dicembre 2024
È richiamata quale base normativa della determinazione comunale impugnata; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese degli atti processuali compiuti gravano ordinariamente sul rinunciante, ma il giudice può compensarle integralmente quando ricorrano giusti motivi, inclusa l’adesione delle controparti alla richiesta di compensazione.
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