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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37397/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia o omesso versamento dell'Ici per l'anno 2011, con irrogazione di sanzioni, emesso da un Comune nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo maturata la decadenza, poiché l'avviso era stato spedito il 2 gennaio 2018 e ricevuto il 5 gennaio 2018 oltre il termine del 31 dicembre 2016 entro cui avrebbe dovuto essere notificato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla parte finale dell'ordinanza emerge che il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo e documentando la notifica della sentenza di appello in data 8 gennaio 2021. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 14 maggio 2021 oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e, quindi, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso tardivo rispetto al termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello avvenuta l'8 gennaio 2021, e lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la ricorrente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza di merito fa decorrere il termine breve per impugnare e, se il ricorso per cassazione è notificato oltre sessanta giorni, esso è inammissibile.
  • Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione rileva la data di notificazione della sentenza impugnata, non quella di deposito o di spedizione del ricorso.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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