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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce dal trasferimento, tramite bonifico bancario del 23 febbraio 2009, di euro 20.000 da un de cuius alla sorella. L'erede unico ha agito per ottenerne la restituzione sostenendo, in via principale, che la somma fosse stata attribuita a titolo di mutuo; in via subordinata ha dedotto che, se l'operazione fosse stata qualificata come donazione, questa sarebbe stata nulla per difetto della forma dell'atto pubblico, con conseguente obbligo restitutorio. La destinataria del bonifico ha invece sostenuto che si trattasse di una donazione manuale valida, perché non soggetta a forma solenne. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il thema decidendum si fosse ristretto alla validità della donazione e, ravvisato il difetto di forma, ha accolto la domanda di restituzione. In appello la soccombente ha censurato la sentenza deducendo, da un lato, l'insufficienza delle prove dopo la conversione del rito da sommario a ordinario e, dall'altro, l'assenza di prova del titolo contrattuale posto a fondamento dell'obbligo restitutorio. La Corte d'appello ha accolto il gravame ritenendo che l'attore avesse provato la sola datio della somma ma non l'esistenza del mutuo, reputando insufficiente la mera allegazione di un titolo restitutorio. In cassazione l'erede ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, una volta emersa la donazione quale titolo dell'attribuzione, incombeva sulla controparte la prova della validità dell'atto e della sua eventuale natura di donazione di modico valore; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda di restituzione fondata sulla nullità della donazione era stata effettivamente proposta sin dall'atto introduttivo, ribadita nelle conclusioni e riproposta in appello, sicché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarvi.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, rilevando che dagli atti risultava effettivamente proposta, sin dal primo grado e poi reiterata, la domanda di restituzione fondata sulla nullità della donazione per difetto di forma; la Corte d'appello, invece, aveva erroneamente ritenuto che mancasse una domanda basata su tale nullità e si era pronunciata solo sulla diversa ipotesi del mutuo. Ne è stata dichiarata l'omessa pronuncia su un capo autonomo della domanda, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ne fa applicazione diretta nel dispositivo, perché risolve la controversia sul piano dell'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sul convincimento del giudice

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per dedurre violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte la interpreta nel senso che il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi di domanda ritualmente proposti; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 783 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla mancata prova della modicità della donazione, quale parametro per la validità della donazione di modico valore

  • art. 702-bis c.p.c.

    menzionato solo per descrivere la fase iniziale del giudizio a cognizione sommaria poi convertito in ordinario

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su un capo autonomo della domanda ritualmente introdotto e mantenuto nel thema decidendum, costituendo un difetto del momento decisorio.
  • Ai fini della denuncia di omessa pronuncia, rileva il contenuto effettivo degli atti difensivi: se la domanda è stata proposta in via subordinata e ribadita nelle conclusioni, il giudice non può considerarla inesistente solo perché ha esaminato un diverso titolo della pretesa.
  • Quando una parte alleghi in via subordinata la nullità di una liberalità per difetto di forma e chieda la restituzione della somma, il giudice deve esaminare espressamente tale domanda, distinta dalla diversa questione dell'esistenza di un mutuo.
  • L'assorbimento di un motivo di ricorso è corretto solo dopo l'accoglimento di un motivo preliminare che definisce la controversia o rende superfluo l'esame degli altri profili.
  • L'accertamento del titolo dell'attribuzione patrimoniale e la verifica della validità dell'atto sono piani distinti: la prova o la contestazione del mutuo non esaurisce la domanda di restituzione fondata sulla nullità della donazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoDonazioni
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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