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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36421/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Longo impugna la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, contestando: 1) nullita della sentenza di primo grado per mancato consenso delle parti all'utilizzabilita degli atti istruttori dopo mutamento della composizione del collegio (artt. 525 e 179 c.p.p. richiamati); 2) travisamento della prova e valutazione errata delle risultanze processuali con violazione del criterio del di fuori di ogni ragionevole dubbio; 3) vizio per presunta applicazione di un articolo della legge fallimentare non contestato allimputato (riferimenti a art. 232, 223 o 233 legge fallimentare), cioe un errore nel richiamo normativo nel capo di imputazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la manifesta infondatezza: la giurisprudenza di legittimita, in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite, stabilisce che non e necessario il consenso delle parti alla utilizzabilita di atti testimoniali gia assunti quando la loro ripetizione non e avvenuta perche non richiesta, non ammessa o non piu possibile. Sul secondo motivo ha affermato l'inammissibilita perche la Cassazione non puo sovrapporre una rivalutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; le censure costituivano una mera rivalutazione del compendio probatorio e non una denuncia di vizio di diritto specifico. Sul terzo motivo ha constatato che i riferimenti errati agli articoli della legge fallimentare sono mere imprecisioni o lapsus che non invalidano la sentenza quando la fattispecie di reato e risultante e chiara. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 525

    richiamato in relazione alla utilizzabilita degli atti istruttori dopo mutamento del collegio; la Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite per cui il consenso non e necessario per atti testimoniali non ripetuti

  • codice di procedura penale, art. 179

    richiamato in ordine alla utilizzabilita degli atti e alla possibile nullita; la Corte lo considera risolto dalla giurisprudenza che ammette il riutilizzo di atti testimoniali non ripetuti

  • codice di procedura penale, art. 522

    richiamato dal ricorrente per la presunta nullita della sentenza per violazione del capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che semplici imprecisioni nella indicazione dell'articolo della legge fallimentare non integrano il vizio previsto

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato di fatto in Cassazione; la Corte ricorda che la valutazione del travisamento del fatto e non deducibile quando si risolve in mera rivalutazione probatoria

  • legge n. 46 del 2006

    modifica art. 606 c.p.p. (citata)

    richiamata per spiegare i limiti dellappello al giudizio di legittimita e la preclusione della Cassazione a riqualificare le prove

  • decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8 e decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 art. 16 comma 1

    art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 e art. 16 co.1 d.l. 228/2021 convertito

    richiamati in relazione alla modalita di trattazione orale dei ricorsi; la requisitoria depositata ha valore di memoria in attesa di richiesta di trattazione orale

  • legge fallimentare, articoli 223, 232, 233 (richiami nel capo di imputazione)

    art. 223, art. 232, art. 233 legge fallimentare

    nella sentenza di merito vi e stato un errore materiale nella numerazione degli articoli; la Corte ha ritenuto che il lapsus nella citazione numerica non incide sulla validita della sentenza se la fattispecie e chiara

  • codice di procedura penale, art. 616

    norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

Massime di principio

  • Dopo mutamento della composizione del collegio, non e sempre necessario il consenso delle parti all'utilizzabilita degli atti istruttori; in particolare per gli esami testimoniali non ripetuti il consenso non e richiesto se la ripetizione non e avvenuta perche non richiesta, non ammessa o non piu possibile
  • La Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del merito probatorio; i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione degli elementi di prova sono inammissibili
  • Errori materiali o lapsus nella numerazione degli articoli del capo di imputazione non determinano automaticamente la nullita della sentenza quando la fattispecie e chiara e la contestazione sostanziale e individuabile
  • I ricorsi che non sollevano questioni di diritto nuove, specifiche e argomentate, ma si limitano a riproporre censure gia decise in grado di appello, rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese e ammende
  • E utile, prima di proporre ricorso per cassazione, verificare che le censure siano fondate su vizio di diritto o su motivi tassativi rilevabili in questa sede, evitando contestazioni che implicano mera riedizione della valutazione delle prove

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