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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del permesso di costruire n. 22 del 6 giugno 2022 rilasciato dal Comune di Agnone, in favore del sig. Michelino Mastronardi, per la realizzazione di un fabbricato nel territorio comunale in località Villacanale, alla via San Giuseppe n. 65; nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202200355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 22 del 6 giugno 2022, rilasciato per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato nel territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire deducendo la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e il deficit istruttorio dell’amministrazione nella determinazione della volumetria preesistente, utilizzata per calcolare le premialità previste dalla l.r. Molise n. 30/2009 sul cd. Piano Casa. Ha sostenuto che il progetto avesse rappresentato erroneamente l’edificio preesistente come composto da quattro piani e con volumetria pari a 633,26 mc, mentre dalla planimetria degli immobili urbani del 1939 sarebbe risultata una consistenza di soli tre piani e una volumetria molto inferiore. Ha inoltre contestato il mancato rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate contrapposte, deducendo che il corpo di ampliamento, il volume seminterrato non completamente interrato e il vano scala modificassero o mantenessero una sagoma incompatibile con le distanze prescritte. Le censure si fondavano anche sull’asserita inosservanza dell’effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza del TAR Molise n. 332/2015, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva imposto una nuova istruttoria basata sui documenti ufficiali relativi alla consistenza del fabbricato preesistente e la verifica degli ulteriori parametri edilizi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il permesso di costruire. Ha ritenuto che il Comune, nel rideterminarsi dopo il precedente annullamento, avesse nuovamente calcolato la volumetria preesistente sulla base di dati inattendibili, delle fotografie d’epoca e delle indicazioni del proprietario, senza attenersi alla planimetria degli immobili urbani del 1939, già individuata nel precedente giudizio quale documento ufficiale di riferimento. La CTU ha stimato in circa 404,5 mc la volumetria originaria, giudicando significativamente sovrastimato il dato di 633,26 mc utilizzato nel progetto; tale sovrastima aveva comportato il riconoscimento di premialità volumetriche superiori a quelle consentite. Il Collegio ha quindi ravvisato eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché mancata conformazione al precedente giudicato. Ha inoltre accertato la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968: la proiezione ortogonale del corpo di ampliamento intersecava le pareti finestrate contrapposte; il volume qualificato come seminterrato non era completamente interrato e doveva quindi essere considerato ai fini delle distanze; la distanza minima di 10 metri non risultava rispettata. Il vano scala, invece, in quanto ricompreso nella sagoma dell’edificio preesistente, non è stato qualificato come nuova costruzione ai fini delle distanze. Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriori accertamenti istruttori del controinteressato, ritenendo esaustiva la CTU, e ha escluso che deduzioni relative alla presunta occupazione di suolo pubblico potessero integrare la motivazione del provvedimento, trattandosi di motivazione postuma. Ha ordinato al Comune di rideterminarsi sulla pratica conformandosi ai rilievi relativi alla volumetria e alle distanze. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 3.000, oltre accessori, nonché al compenso del CTU pari a € 4.427,61; spese compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate contrapposte

    La distanza minima tra pareti finestrate contrapposte deve essere verificata secondo il criterio lineare-ortogonale e riguarda anche i manufatti non completamente interrati, che emergano dalla quota naturale del terreno. Il corpo di ampliamento autorizzato non rispettava tale distanza.

  • art. 3 l.r. Molise n. 30/2009

    premialità volumetriche e disciplina della demolizione e ricostruzione

    Le premialità del Piano Casa possono essere applicate solo previa attendibile ricostruzione della consistenza planovolumetrica dell’edificio preesistente e nel rispetto delle condizioni previste per demolizione, ricostruzione e ampliamento.

  • art. 2, comma 5, l.r. Molise n. 30/2009

    La porzione realizzata su area libera, non riconducibile alla demolizione e ricostruzione della sagoma preesistente, è stata qualificata come nuova costruzione e resta soggetta ai limiti del d.m. n. 1444/1968.

  • art. 66 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa della verificazione disposta con la sentenza non definitiva, poi sostituita da una CTU per l’impossibilità di svolgere l’incarico.

  • art. 67 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la volumetria preesistente e il rispetto delle distanze edilizie.

Massime di principio

  • Quando un precedente giudicato amministrativo annulla un titolo edilizio per inattendibilità dei dati relativi alla consistenza del fabbricato preesistente e impone una nuova istruttoria basata su documenti ufficiali, l’amministrazione non può limitarsi a ridimensionare complessivamente il progetto, ma deve ricalcolare le premialità sulla base di dati oggettivi, verificabili e coerenti con le statuizioni conformative del giudicato.
  • Il rilascio di un titolo edilizio fondato su una volumetria preesistente determinata mediante indicazioni del committente, fotografie o altri elementi generici, in contrasto con la documentazione ufficiale disponibile, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, soprattutto quando l’amministrazione sia stata previamente informata dell’inaffidabilità dei dati.
  • Ai fini dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, la distanza tra pareti finestrate contrapposte deve essere verificata con criterio lineare-ortogonale; la verifica riguarda anche i manufatti non completamente interrati, che emergano in qualsiasi misura dalla quota naturale del terreno.
  • Una motivazione introdotta per la prima volta in giudizio, relativa a circostanze non considerate nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento, non può legittimamente integrare ex post il titolo edilizio impugnato.
  • Nel processo amministrativo, quando la consulenza tecnica d’ufficio abbia fornito elementi completi e coerenti per la decisione, il giudice può respingere ulteriori richieste istruttorie della parte senza disporre nuovi accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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