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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30065/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda di ammissione di un credito da lavoro relativo all'indennità sostitutiva del preavviso conseguente al licenziamento intimato dalla curatela. Il tribunale aveva ritenuto la domanda inammissibile perché tardiva, applicando l'art. 101 l.fall. e considerando decorso il termine di 12 mesi dal deposito dello stato passivo, senza ritenere operante alcuna proroga a 18 mesi. La ricorrente sosteneva invece che, coordinando gli artt. 16 e 101 l.fall., il termine per le domande tardive dovesse essere di 18 mesi quando l'adunanza dei creditori fosse stata fissata oltre 120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento, e lamentava inoltre la mancata compensazione delle spese nonostante la novità della questione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la proroga fino a 18 mesi del termine per le domande tardive di ammissione al passivo può essere disposta solo espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento, con specifica motivazione sulla particolare complessità della procedura, e non può desumersi implicitamente dal fatto che l'adunanza per l'esame del passivo sia stata fissata oltre il termine ordinario di 120 giorni. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese secondo soccombenza, osservando che la valutazione sull'eventuale compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. È stata anche disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, n. 4, l.fall.

    il tribunale "stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura"

    La disposizione disciplina l'impulso organizzativo iniziale della procedura; il superamento del termine ordinario non comporta di per sé decadenze e non implica alcuna proroga automatica del termine per le domande tardive.

  • art. 101, comma 1, l.fall.

    le domande trasmesse oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi

    La proroga a 18 mesi è eccezionale e richiede una espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento, fondata su specifica motivazione circa la particolare complessità della procedura.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la compensazione totale o parziale resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02

    È richiamato come base per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • l. 228/12

    È menzionata come fonte di modifica dell'art. 13 del d.P.R. 115/02.

Massime di principio

  • In materia di stato passivo fallimentare, la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive fino a diciotto mesi non opera automaticamente: deve essere espressamente disposta nella sentenza dichiarativa di fallimento e sorretta da una motivazione specifica sulla particolare complessità della procedura.
  • Il mancato rispetto del termine ordinario di fissazione dell'adunanza per l'esame del passivo non determina, di per sé, una proroga implicita del termine per le domande tardive, né consente una corrispondenza biunivoca tra i due termini.
  • Nella regolazione delle spese processuali, il principio generale è quello della soccombenza; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti, e la censura in cassazione è limitata alla violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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