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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29409/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa grossolanità della contraffazione, osservando che per il delitto di cui all'art. 474 c.p. non è necessario che vi sia un effettivo inganno né che la contraffazione non sia evidente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, nell'interesse di un imputato, censurava la sentenza di merito per contraddittorietà: i beni sequestrati erano stati ritenuti talmente evidenti come falsi da non richiedere una perizia, ma, proprio per la asserita grossolanità della contraffazione, egli sosteneva che avrebbe dovuto essere esclusa la responsabilità penale, con assoluzione per insussistenza del reato o per reato impossibile. Il giudice di legittimità ha invece richiamato un orientamento consolidato secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato anche quando la contraffazione sia grossolana, perché il bene giuridico tutelato è la fede pubblica e non la sola possibilità di ingannare l'acquirente.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Integra il delitto la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la grossolanità della contraffazione non esclude il reato, che tutela la fede pubblica ed è configurabile come reato di pericolo, senza necessità di un effettivo inganno dell'acquirente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto è configurabile anche quando la contraffazione appaia grossolana o facilmente percepibile.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p. non rileva la concreta induzione in errore dell'acquirente, poiché il bene tutelato è la fede pubblica nella funzione distintiva del marchio.
  • La grossolanità della falsificazione non determina di per sé un reato impossibile quando la condotta sia comunque idonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto.
  • In sede di legittimità, la doglianza che si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito sulla evidenza della falsità è inidonea a superare il consolidato principio di diritto sul carattere di pericolo del reato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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