Cassazione Penale, Ordinanza n. 26792/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente, nell'interesse di Giuseppe Cappelli, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà, travisamento della prova e illogicità, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 641 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo non consentito perché meramente reiterativo delle censure già esaminate in appello, privo di un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata e sostanzialmente diretto a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze erano ripetitive e non specificamente calibrate sul vizio di travisamento della prova dedotto, e che la sentenza di appello era sorretta da ragioni congrue e logiche, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità, ma si limita a dichiarare inammissibile la censura contro la condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la decisione applica tale conseguenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già respinte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova deve essere specificamente individuato e argomentato; non basta contrapporre ai giudici di merito una lettura alternativa degli elementi processuali.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei gradi di merito quando la motivazione impugnata sia congrua e логica.
- La proposizione di motivi che eccedono i limiti del sindacato di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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