Cassazione Penale, Sentenza n. 25483/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cosentino ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (fatti fino almeno al 2009, accertati con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/07/2021, irrevocabile dal 27/04/2023) e il reato di corruzione propria attiva (fatti tra aprile 2014 e marzo 2015, accertati con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/10/2017, irrevocabile dal 12/09/2018), sostenendo che in entrambe le vicende aveva utilizzato il proprio potere politico e la stessa rete di relazioni per scambi illeciti (voti e favori carcerari), e che la corruzione sarebbe stata in linea con un disegno criminoso unitario già determinato
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessaria la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati quantomeno nelle linee essenziali; la mera connessione finalistica, la costante rete di relazioni o la ripetizione di uno stesso schema comportamentale non sono di per sé sufficienti. Il giudice ha ritenuto implausibile che Cosentino potesse prevedere, quando fiancheggiava il clan prima del 2009, di essere poi inquisito e arrestato e di dover mettere in atto in carcere un accordo corruttivo di natura e tempi determinati. Il fatto che l'agente di polizia penitenziaria lo avesse contattato prima dell'arresto non dimostra una programmazione unitaria anteriore. Inoltre la Corte ha precisato che l'omessa considerazione di memorie difensive non costituisce autonomo vizio se la motivazione complessiva è congrua. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiama che l'applicazione richiede prova di un'anticipata e unitaria programmazione dei reati, valutata con lo stesso rigore del giudizio di cognizione
Richiamato dal ricorrente come norma sulla continuazione/condotte unitarie; la Corte valuta la presunta violazione rigettando la tesi che la mera affinità o continuità di ruolo e relazioni idonee a favorire reati equivalga a una deliberazione unica antecedente
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio richiamato che in sede di esecuzione, come in cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita sulla programmazione antecedente dei reati
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013
Richiamata per affermare che la connessione finalistica o la comune impostazione delinquenziale non sono sufficienti a dimostrare l'unicità della deliberazione criminosa
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato; la semplice somiglianza di comportamento o la stessa rete di relazioni non basta
- La prevedibilità di un reato futuro (es. la necessità di corrompere in carcere) va valutata realisticamente: l'incertezza di eventi futuri come un arresto o un'inchiesta rende meno probabile l'esistenza di un disegno criminoso unitario antecedente
- Fatti che precedono temporalmente (es. contatti iniziali dell'agente con l'indagato) non dimostrano automaticamente che il reato successivo fosse già concepito al tempo del primo reato
- In sede di esecuzione si applicano gli stessi standard probatori e di motivazione del giudizio di cognizione: il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi rigorosa e motivata
- L'omessa considerazione di memorie difensive non costituisce di per sé vizio impugnabile se la motivazione generale del provvedimento è coerente e adeguata; può incidere solo se incide sulla correttezza logico-giuridica della decisione
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