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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21250/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, pur confermando il rigetto della protezione internazionale, aveva riconosciuto a M.M. un permesso di soggiorno per motivi umanitari in virtù del suo significativo grado di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il ricorso censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6, d.lgs.286/1998 (secondo la giurisprudenza Cass. n.4455/2018 è necessario un bilanciamento tra integrazione e condizioni di vulnerabilità nel paese d'origine), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sull'integrazione senza corretta comparazione con la situazione nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina previgente alle modifiche del 2018 (domanda presentata prima del 5.10.2018) e ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di una 'comparazione attenuata' e del principio di 'proporzionalità inversa' tra integrazione nel paese d'accoglienza e condizioni nel paese d'origine. La Corte ha concluso che la Corte d'appello aveva effettuato il corretto bilanciamento e che il rilevante inserimento socio‑lavorativo di M.M. giustificava il riconoscimento del permesso per motivi umanitari; trattandosi di accertamenti di fatto, non sussistono vizi tali da consentire la riforma in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6

    Si applica nella versione vigente alla data di presentazione della domanda (anteriore al 5.10.2018). Il riconoscimento del permesso per motivi umanitari richiede valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, bilanciando integrazione in Italia e rischio di perdita dei diritti fondamentali al ritorno.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19

    Rilevante per la protezione speciale/di diritto nazionale complementare; le modifiche successive non sono applicabili ratione temporis alla domanda presentata anteriormente.

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3

    Regola rapporti Commissione/Questore per il rilascio di permessi speciali; anche questa disposizione va interpretata con riferimento alla normativa vigente alla data della domanda.

  • decreto‑legge 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. legge 1.12.2018, n.132)

    Ha modificato la disciplina della protezione umanitaria introducendo ipotesi tipizzate; tuttavia non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore.

  • decreto‑legge 21 ottobre 2020, n. 130, art. 15 (norma transitoria)

    Ha ridisegnato la protezione speciale ma, per la fattispecie, è inapplicabile ratione temporis perché intervenuto dopo la chiusura dei gradi di merito; la Corte richiama l'esclusione di applicabilità ai procedimenti pendenti per talune ipotesi.

  • decreto‑legge 10 marzo 2023, n.20 (conv. legge 5.5.2023, n.50)

    Modifiche successive che prevedono transitorietà: per istanze presentate fino alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente, per cui non incide sulla presente fattispecie.

  • Cass. sez. 1, n. 4455/2018

    Pronuncia antecedente che ha anticipato la necessità di un giudizio di bilanciamento tra integrazione e condizioni nel Paese d'origine ai fini della protezione umanitaria.

  • Sezioni Unite, n. 29459/2019

    Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019

    Ha stabilito che la protezione umanitaria si valuta con una comparazione tra situazione soggettiva/oggettiva del richiedente e situazione nel Paese d'origine, applicando la normativa vigente al momento della domanda.

  • Sezioni Unite, n. 24413/2021

    Sez. U, n. 24413 del 9.9.2021

    Ha precisato il criterio della 'proporzionalità inversa' e del modello di 'comparazione attenuata': più è elevata l'integrazione in Italia, minore il peso da attribuire alle condizioni del paese d'origine, salvo casi di gravissima deprivazione dei diritti fondamentali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato ai fini del contributo unificato: non è dovuto l'ulteriore importo perché il ricorso è stato proposto da un'Amministrazione statale (Ministero).

Massime di principio

  • La disciplina applicabile è quella vigente alla data di presentazione della domanda: modifiche legislative successive non operano retroattivamente se previste norme transitorie contrarie.
  • Per il permesso per motivi umanitari va effettuata una valutazione comparativa 'caso per caso' tra la situazione soggettiva del richiedente in Italia (integrazione sociale, lavoro, famiglia, ecc.) e la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente troverebbe nel Paese d'origine.
  • Si applica il criterio della 'proporzionalità inversa' (comparazione attenuata): maggiore è l'integrazione in Italia, minore il peso da attribuire alle condizioni avverse del Paese d'origine; tuttavia condizioni di gravissima deprivazione nel Paese d'origine possono prevalere e rendere irrilevante anche un elevato grado di integrazione.
  • L'integrazione non è condicio sine qua non ma uno dei fatti costitutivi della protezione umanitaria da valutare insieme agli altri elementi.
  • Gli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito (sul livello di integrazione e sul bilanciamento) sono rimessi alla sua cognizione e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.

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