Cassazione Civile, Ordinanza n. 40985/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una controversia in materia di distanze legali tra costruzioni e confini. La proprietaria di un appartamento in un edificio condominiale ha citato in giudizio la società proprietaria di un immobile vicino, sostenendo che quest'ultima avesse modificato consistenza e destinazione della propria costruzione in violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Bogliasco. In primo grado il tribunale aveva ordinato il ripristino, ma negato il risarcimento del danno per difetto di prova. In appello, la sentenza di primo grado era stata riformata e la domanda originaria respinta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme codicistiche sulle distanze e dell'art. 15.3 delle NTA del PRG, nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, perché la Corte d'appello avrebbe interpretato la norma locale come mero rinvio all'art. 873 c.c., limitato alla distanza tra fabbricati, mentre essa imporrebbe anche il rispetto della distanza di tre metri dal confine; 2) violazione delle norme sulle distanze e dei principi sulla disapplicazione degli atti amministrativi, per avere la Corte d'appello sostanzialmente disapplicato la norma regolamentare locale; 3) violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme sulle distanze, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di costruzioni antistanti, senza considerare le risultanze della CTU relative a una scaletta in muratura posta a 1,87 metri. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri due.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione data dalla Corte d'appello all'art. 15.3 delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. Ha affermato che la disposizione non si limita a richiamare l'art. 873 c.c. sulla distanza tra costruzioni, ma contiene un autonomo precetto urbanistico che impone anche il rispetto della distanza minima di tre metri dal confine. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
norma richiamata dalla parte ricorrente quale base per la tutela contro la violazione delle distanze legali previste anche da strumenti urbanistici locali.
la Corte richiama la norma come disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni, precisando però che essa non esaurisce il contenuto della norma urbanistica locale che può imporre anche distanze dal confine.
richiamato nei motivi di ricorso insieme agli artt. 872 e 873 c.c. in tema di osservanza delle norme sulle distanze.
art. 15.3 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bogliasco
"DISTANZA DAI CONFINI: - secondo le prescrizioni del Codice Civile (ml 3,00) salvo diversa specificazione"
la Corte la interpreta come disposizione che, nel prevedere la distanza dai confini e indicare tre metri, introduce un autonomo obbligo urbanistico di rispetto della distanza minima dal confine, e non un mero rinvio all'art. 873 c.c.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
richiamato tra i criteri di ermeneutica invocati dalla ricorrente contro l'interpretazione della norma urbanistica.
art. 4 L. n. 2248 del 1865
richiamato nel secondo motivo per contestare una pretesa disapplicazione della norma regolamentare locale.
art. 5 L. n. 2248 del 1865
richiamato nel secondo motivo per contestare una pretesa disapplicazione della norma regolamentare locale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indica i vizi dedotti in ricorso: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle norme urbanistiche sulle distanze, il giudice deve valorizzare tutti gli elementi testuali della disposizione; non è consentito isolare solo il richiamo al codice civile trascurando il riferimento espresso ai confini e alla misura in metri indicata dalla norma locale.
- Una norma tecnica di attuazione del PRG può introdurre un autonomo obbligo di rispetto della distanza dal confine anche se il codice civile disciplina principalmente la distanza tra costruzioni.
- Il rinvio alle "prescrizioni del Codice Civile" contenuto in una norma regolamentare locale non comporta necessariamente una mera riproduzione dell'art. 873 c.c., potendo il regolamento perseguire finalità urbanistiche più ampie e mantenere una precettività autonoma.
- Quando una censura di interpretazione normativa è fondata, restano assorbiti i motivi che presuppongono la diversa ricostruzione della disciplina applicabile o ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di distanze legali, la distanza prevista da norme regolamentari locali va verificata in sé, secondo la specifica disciplina urbanistica, senza limitarsi automaticamente alla sola regola codicistica della distanza tra edifici.
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