Cassazione Civile, Ordinanza n. 14738/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato l’inammissibilità del ricorso originario contro una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della TARI 2014. In primo grado era stata dichiarata inammissibile l’impugnazione della cartella; in appello la decisione era stata confermata. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello aveva affermato in modo solo apparente che, per la TARI, il Comune può procedere direttamente alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo senza notificare un avviso di accertamento, senza però confrontarsi con il rilievo secondo cui, nel caso concreto, non si trattava di mera liquidazione su dati già acquisiti, ma di attività accertatrice sfociata anche nell’irrogazione di sanzioni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice tributario avesse erroneamente letto la cartella come espressione di liquidazione automatica sulla base di dati dell’anno precedente, mentre il documento richiamerebbe un avviso di accertamento non notificato, con conseguente necessità di tale notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una denuncia di travisamento della prova: secondo la Corte, l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della cartella, ove davvero sussistente, non è deducibile con il ricorso per cassazione ma solo con la revocazione per errore di fatto, salvo i casi in cui il fatto probatorio sia stato oggetto di specifico dibattito processuale nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata. Non essendo configurabile un errore di valutazione della prova ma, semmai, un errore percettivo, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Spese non liquidate per mancata attività difensiva della parte intimata; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza e della violazione di norme processuali; non consente però di censurare un mero travisamento percettivo della prova, che resta estraneo al ricorso per cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente perché la sentenza di merito esponeva comunque la ratio decidendi in modo sufficiente.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato rispettato.
La doglianza fondata su questo articolo è stata ricondotta a un asserito errore percettivo nel contenuto della prova/documento, non a una violazione della regola di valutazione della prova.
È stato assunto come criterio di riferimento per definire l’errore di fatto percettivo: il travisamento della prova è controllabile, in via istituzionale, attraverso la revocazione per errore di fatto, non mediante ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, ove dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comunque esplicitata in modo sufficiente, il vizio non sussiste.
- Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non in una diversa valutazione del suo significato: quando si assume che il giudice abbia letto un documento in modo oggettivamente errato, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per correggere un mero errore di percezione del dato probatorio, salvo che il fatto probatorio sia stato effettivamente oggetto di discussione e il vizio si collochi nei limiti del controllo di legittimità previsti per il fatto processuale o sostanziale.
- Ai fini dell’ammissibilità del motivo, occorre distinguere con precisione tra omessa o apparente motivazione, violazione delle regole di valutazione della prova e travisamento del contenuto oggettivo del documento o della prova.
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