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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29185/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di compensi professionali relativi a un giudizio in corso tra il cliente e un terzo. Il cliente ha proposto opposizione eccependo, da un lato, la nullità per illiceità del patto di quota lite stipulato nel 1998 e successivamente confermato nel 2008, posto a base della pretesa creditoria; dall’altro, l’inesigibilità del credito perché il giudizio presupposto non era ancora definito. Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale di restituzione di una somma già versata al difensore come quota di compenso straordinario. In primo grado l’opposizione è stata accolta e la domanda restitutoria pure, ma la Corte d’appello ha riformato dichiarando tardiva l’opposizione per essere stata introdotta con citazione anziché con ricorso e, conseguentemente, inammissibile la riconvenzionale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’errore nella scelta del rito non comporta decadenza ma solo mutamento del rito, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda dalla data della notificazione della citazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 14 e 4 d.lgs. 150/2011, assumendo che nelle controversie di liquidazione degli onorari dell’avvocato la decisione non è appellabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 758/2022 e ribadito da Cass. n. 10864/2023: nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011 che devono essere introdotti con ricorso, se il giudizio è stato erroneamente introdotto con citazione tempestivamente notificata, la domanda è validamente instaurata e produce gli effetti sostanziali e processuali propri dell’atto introduttivo, con salvezza delle decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto; il mutamento del rito ha effetto solo pro futuro. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non è stata disposta la rimessione al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 150/2011

    nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011 il mutamento del rito opera solo per il futuro; l’errore di forma dell’atto introduttivo non produce automaticamente invalidazione se la citazione, quando richiesta sarebbe il ricorso, è stata notificata tempestivamente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali già maturati secondo il rito erroneamente scelto

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la non appellabilità del provvedimento che definisce le controversie in materia di liquidazione di onorari e diritti dell’avvocato; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 702-bis c.p.c.

    menzionato dalla Corte d’appello quale forma ritenuta necessaria per l’opposizione; la Cassazione ha ritenuto errata la conseguenza decadenziale tratta dal diverso rito

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato con riferimento al termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo e alla tempestività della notificazione dell’atto di opposizione

  • art. 354 c.p.c.

    esclusa la rimessione della causa al primo giudice, poiché l’errore di rito non comporta invalidazione dell’attività processuale già compiuta

  • art. 28 l. 794/1942

    richiamato insieme al d.lgs. 150/2011 quale disciplina del rito delle controversie in materia di compensi professionali dell’avvocato

Massime di principio

  • Nei procedimenti che la legge prevede debbano essere introdotti con ricorso, l’eventuale proposizione mediante citazione tempestivamente notificata non determina, di per sé, decadenza o improcedibilità: la domanda resta validamente instaurata secondo la forma concretamente assunta dall’atto.
  • L’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 ha efficacia solo pro futuro e non sana né travolge retroattivamente gli effetti già prodotti dall’atto introduttivo; i decadenza e preclusioni vanno valutate secondo il rito erroneamente scelto e sulla base della data di notifica della citazione o di deposito del ricorso, a seconda del caso.
  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi ai compensi professionali dell’avvocato, l’errore nella forma dell’atto introduttivo va letto in termini di conservazione degli effetti dell’atto, non di automatica inammissibilità dell’opposizione.
  • Quando l’accoglimento di un motivo comporta la cassazione con rinvio per riesame della questione preliminare di rito, gli ulteriori motivi che presuppongono la definizione della questione stessa possono risultare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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