Cassazione Civile, Ordinanza n. 35258/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate su un conto corrente affidato aperto nel 1992 e chiuso nel 2011, deducendo la nullità o illegittimità di varie poste: capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi ultralegali parametrati agli usi di piazza e non specificamente pattuiti, commissione di massimo scoperto e altre indennità non convenute. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'attore non avesse provato l'insussistenza della causa debendi perché non aveva prodotto il contratto scritto di conto corrente, e aveva inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di esibizione della documentazione bancaria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sull'indebito e sull'onere della prova, sostenendo che la prova della mancanza di causa del pagamento potesse essere data anche con estratti conto, consulenza tecnica e presunzioni; erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e del potere di acquisire la documentazione bancaria; violazione delle norme sulla prova delle pattuizioni nulle e sull'onere probatorio gravante sulla banca; nullità della motivazione per un richiamo asseritamente inconferente ai tassi soglia; e, infine, censura sulla prescrizione della ripetizione dell'indebito per le rimesse anteriori al 26 giugno 2003.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo, nei limiti della motivazione, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva attribuito valore esclusivo e decisivo alla mancata produzione del contratto di conto corrente, senza valutare anche gli altri elementi idonei a dimostrare, in via presuntiva, l'inesistenza della causa debendi, come estratti conto, accertamenti peritali e comportamento processuale della banca. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo, confermando che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è subordinata ai presupposti dell'art. 119, comma 4, TUB e alla previa richiesta non evasa alla banca; ha rigettato il sesto e il settimo motivo, ritenendoli infondati; ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo perché la Corte d'appello non aveva deciso sulla prescrizione, avendo espressamente dichiarato assorbite le eccezioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
nell'azione di ripetizione di indebito l'attore deve provare il pagamento e la mancanza di una valida causa debendi, ma tale prova può essere offerta anche con mezzi diversi dalla produzione del contratto.
l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione grava sul correntista attore.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove dell'indebito, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva.
le presunzioni semplici possono concorrere alla prova dell'assenza della causa debendi.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e del comportamento processuale della controparte.
il comportamento processuale della banca e gli argomenti di prova sono utilizzabili dal giudice di merito nella valutazione presuntiva.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità o validità delle pattuizioni bancarie, senza statuizione autonoma centrale nella decisione.
il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione bancaria; in giudizio l'esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta e la banca non vi abbia ottemperato senza giustificazione.
l'ordine di esibizione non è uno strumento sostitutivo dell'ordinario onere del cliente e richiede i presupposti di legge; non è automaticamente esperibile per acquisire documenti bancari.
richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla prova e sull'esibizione documentale, senza autonoma ratio decisoria.
richiamato con riferimento alla consulenza tecnica e alla valutazione degli estratti conto e della documentazione contabile.
richiamato dal ricorrente in connessione con la CTU e la prova documentale, senza autonoma ratio.
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'esibizione e sulla prova documentale.
richiamato dal ricorrente in tema di valore probatorio della documentazione bancaria.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di integrare e interpretare le pattuizioni bancarie secondo buona fede e contenuto effettivo del rapporto.
richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di correttezza nella conduzione del rapporto e nella produzione documentale.
richiamato con riferimento all'anatocismo bancario.
richiamato in tema di interessi ultralegali e pattuizione degli interessi.
richiamato nel motivo sulla prescrizione dell'azione di ripetizione.
richiamato nel motivo sulla imputazione dei pagamenti e sulla prescrizione/ricostruzione del dare-avere.
richiamato nel motivo sull'eccezione di prescrizione, senza autonoma incidenza decisoria.
richiamato nel motivo sull'eccezione di prescrizione e sulle difese della banca.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita motivazione perplessa o contraddittoria.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello.
richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999
richiamato per il regime successivo alla modifica dell'art. 120 TUB in materia di anatocismo.
richiamato per la disciplina dell'anatocismo nei rapporti bancari successiva alle modifiche normative e alla delibera CICR.
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata quale snodo temporale della disciplina dell'anatocismo bancario.
richiamato dal ricorrente come ulteriore base per ottenere la documentazione bancaria, ma senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista l'attore deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi, ma tale prova non è limitata alla produzione del contratto di conto corrente e può essere fornita anche mediante estratti conto, consulenza tecnica, presunzioni e argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte.
- La produzione del contratto bancario non ha valore esclusivo né decisivo ai fini della prova dell'indebito: il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti gli elementi istruttori disponibili e non può escludere la domanda solo perché il contratto non sia stato depositato.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria è ammissibile solo se si inserisce nei presupposti dell'art. 119, comma 4, TUB, e in particolare se il cliente abbia previamente richiesto alla banca la documentazione senza ottenerla giustificazione alcuna.
- In tema di anatocismo e di pattuizioni bancarie, il giudice di merito deve verificare le vicende contrattuali e normative rilevanti nel periodo interessato; tuttavia, una censura che non attacchi una reale ratio decidendi, ma solo un inciso privo di autonoma portata decisoria, è inammissibile.
- L'eccezione di prescrizione deve risultare effettivamente decisa dalla sentenza impugnata per poter essere utilmente censurata in cassazione; un rilievo incidentale o assorbito non integra autonoma ratio decidendi.
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