Cassazione Civile, Ordinanza n. 08991/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una committente aveva convenuto in giudizio il titolare di una ditta edile chiedendo, dopo un accertamento tecnico preventivo, il risarcimento dei danni o in subordine la riduzione del prezzo per vizi, difetti e incompleto completamento delle opere eseguite. Il convenuto aveva eccepito l'intervenuta transazione tra le parti, la decadenza dalla garanzia e aveva chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo dei lavori. Era stato inoltre chiamato in causa il direttore dei lavori, nei cui confronti erano state riproposte le domande e le eccezioni. In appello la committente è risultata soccombente ed ha proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, a seguito di transazione inter partes; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e la sua accettazione, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione senza statuizione sulle spese e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta rituale perché sottoscritta dalla parte e dal difensore, e dell'accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione non si applica nei casi di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso deve essere formalizzata con le modalità previste dalla norma ed è atto unilaterale recettizio, idoneo a produrre l'estinzione del processo
la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti esclude la condanna alle spese in capo al rinunciante
nel processo di cassazione la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione delle altre parti, a differenza di quanto accade nel regime generale di rinuncia agli atti del processo
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, ha natura di atto unilaterale recettizio e determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva principalmente ai fini delle spese di lite, poiché esclude la condanna del rinunciante alle spese ex art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la disposizione ha carattere eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La rinuncia al ricorso, una volta efficacemente proposta, fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e consolida il giudicato sulla sentenza impugnata.
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