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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 995/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha riconosciuti colpevoli di concorso nel trasporto di 4 kg di cocaina, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Contestano che la sentenza si sia basata su prove indiziarie insufficienti e non univoche (limitandosi al fatto che i due veicoli si imbarcarono sullo stesso traghetto e viaggiarono a breve distanza per tratti del percorso), sull'assenza di contatti telefonici diretti tra gli occupanti dei veicoli e sulla possibilità che la presenza di RIOLO nel veicolo fosse occasionale o inconsapevole. RIOLO prospetta poi l'applicabilità dell'attenuante dell'art.114 c.p. per ruolo marginale e entrambi lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto coerente e logicamente fondata la valutazione di merito: gli elementi indiziari (partenza condivisa da Catania, imbarco sullo stesso traghetto, percorsi sovrapponibili con fasi di viaggio appaiato, contatti telefonici in giorni precedenti tra utenze connesse e il conducente del veicolo con lo stupefacente) formano una convergenza probatoria idonea a sostenere l'ipotesi del ruolo di 'staffetta' della Mercedes rispetto alla Chevrolet su cui fu ritrovata la droga. Quanto a RIOLO, la Corte ha ritenuto che la sua presenza nell'equipaggio, la consapevolezza delle relazioni illecite e la partecipazione alle attività connesse integrino un contributo apprezzabile alla realizzazione del reato (concerto morale e materiale). L'attenuante ex art.114 c.p. è esclusa perché il contributo non è marginale; le attenuanti generiche sono negate per mancanza di elementi positivi (e per precedenti specifici/gravità della condotta). Confermate le pene già inflitte: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per ciascuno, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Corte di legittimità alla verifica della presenza e della coerenza logica della motivazione del giudice di merito, escludendo la riesamina dei fatti o la scelta della migliore ricostruzione probatoria.

  • art. 114 c.p.

    Prevede l'attenuante per chi abbia avuto nell'altrui reato un ruolo di minore importanza; la Corte interpreta che essa richiede un contributo di efficacia causale talmente marginale da essere trascurabile nell'economia dell'evento, condizione non verificata nel caso.

  • art. 62-bis c.p. (menzione della modifica D.L. 23/05/2008 n.92 conv. L. 24/07/2008 n.125)

    modifica dell'art. 62-bis operata dal D.L. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125

    Dopo la modifica, per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza: occorrono elementi positivi che giustifichino il beneficio; l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti possono giustificare il diniego.

Massime di principio

  • La Cassazione, in tema di prova indiziaria, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: verifica solo la coerenza logica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
  • Convergenza di multiple circostanze (partenze comuni, percorsi sovrapponibili, viaggi appaiati, contatti telefonici precedenti) può costituire insieme un quadro indiziario idoneo a fondare la responsabilità per concorso in trasporto di stupefacenti.
  • La mera presenza fisica di una persona a bordo di un veicolo può integrare concorso quando tale presenza rafforzi il proposito criminoso o agevoli l'esecuzione del reato (contributo psicologico o materiale), purché sia dimostrata la consapevolezza e l'adesione al programma criminoso.
  • L'attenuante di minore partecipazione (art.114 c.p.) si riconosce solo se il contributo del reo è realmente marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento; una partecipazione organizzativa o di supporto non è sufficiente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art.62-bis è necessario allegare e dimostrare elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena; la sola assenza di precedenti non basta.
  • Per impugnare con successo una decisione basata su indizi, la difesa deve evidenziare travisamenti o omissioni macroscopiche e specifiche delle prove decisive, non semplicemente proporre una diversa lettura plausibile dei fatti.

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