Cassazione Penale, Sentenza n. 995/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha riconosciuti colpevoli di concorso nel trasporto di 4 kg di cocaina, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. Contestano che la sentenza si sia basata su prove indiziarie insufficienti e non univoche (limitandosi al fatto che i due veicoli si imbarcarono sullo stesso traghetto e viaggiarono a breve distanza per tratti del percorso), sull'assenza di contatti telefonici diretti tra gli occupanti dei veicoli e sulla possibilità che la presenza di RIOLO nel veicolo fosse occasionale o inconsapevole. RIOLO prospetta poi l'applicabilità dell'attenuante dell'art.114 c.p. per ruolo marginale e entrambi lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto coerente e logicamente fondata la valutazione di merito: gli elementi indiziari (partenza condivisa da Catania, imbarco sullo stesso traghetto, percorsi sovrapponibili con fasi di viaggio appaiato, contatti telefonici in giorni precedenti tra utenze connesse e il conducente del veicolo con lo stupefacente) formano una convergenza probatoria idonea a sostenere l'ipotesi del ruolo di 'staffetta' della Mercedes rispetto alla Chevrolet su cui fu ritrovata la droga. Quanto a RIOLO, la Corte ha ritenuto che la sua presenza nell'equipaggio, la consapevolezza delle relazioni illecite e la partecipazione alle attività connesse integrino un contributo apprezzabile alla realizzazione del reato (concerto morale e materiale). L'attenuante ex art.114 c.p. è esclusa perché il contributo non è marginale; le attenuanti generiche sono negate per mancanza di elementi positivi (e per precedenti specifici/gravità della condotta). Confermate le pene già inflitte: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per ciascuno, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di legittimità alla verifica della presenza e della coerenza logica della motivazione del giudice di merito, escludendo la riesamina dei fatti o la scelta della migliore ricostruzione probatoria.
art. 114 c.p.
Prevede l'attenuante per chi abbia avuto nell'altrui reato un ruolo di minore importanza; la Corte interpreta che essa richiede un contributo di efficacia causale talmente marginale da essere trascurabile nell'economia dell'evento, condizione non verificata nel caso.
art. 62-bis c.p. (menzione della modifica D.L. 23/05/2008 n.92 conv. L. 24/07/2008 n.125)
modifica dell'art. 62-bis operata dal D.L. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125
Dopo la modifica, per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza: occorrono elementi positivi che giustifichino il beneficio; l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti possono giustificare il diniego.
Massime di principio
- La Cassazione, in tema di prova indiziaria, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: verifica solo la coerenza logica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
- Convergenza di multiple circostanze (partenze comuni, percorsi sovrapponibili, viaggi appaiati, contatti telefonici precedenti) può costituire insieme un quadro indiziario idoneo a fondare la responsabilità per concorso in trasporto di stupefacenti.
- La mera presenza fisica di una persona a bordo di un veicolo può integrare concorso quando tale presenza rafforzi il proposito criminoso o agevoli l'esecuzione del reato (contributo psicologico o materiale), purché sia dimostrata la consapevolezza e l'adesione al programma criminoso.
- L'attenuante di minore partecipazione (art.114 c.p.) si riconosce solo se il contributo del reo è realmente marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento; una partecipazione organizzativa o di supporto non è sufficiente.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art.62-bis è necessario allegare e dimostrare elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena; la sola assenza di precedenti non basta.
- Per impugnare con successo una decisione basata su indizi, la difesa deve evidenziare travisamenti o omissioni macroscopiche e specifiche delle prove decisive, non semplicemente proporre una diversa lettura plausibile dei fatti.
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