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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18763/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per cinque giorni) irrogata il 7/5/2021 per violazione dell'art. 77, n.16) D.P.R. n.230/2000. Il ricorrente deduceva un unico motivo in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 583 cod. proc. pen. e art. 38 ord. pen., sostenendo (i) vizio nella procedura di notifica e nella tempestività della contestazione (la contestazione sarebbe stata ricevuta solo due giorni prima della riunione del Consiglio di disciplina, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa), (ii) mancata considerazione da parte del Tribunale delle condizioni personali e di salute che giustificavano la richiesta di collocamento in cella singola (art. 38 ord. pen.), e (iii) genericità della motivazione di secondo grado in quanto si sarebbe limitato a ripetere la decisione di primo grado senza affrontare specificamente le censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo reiterativo delle doglianze già formulate e adeguatamente esaminate e confutate nei gradi di merito. In particolare, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione sulla regolarità della notifica e convocazione (contestazione notificata il 5/5/2021 e udienza disciplinare il 7/5/2021, con piena difesa del detenuto) e ha condiviso la valutazione di merito secondo cui non sussistevano condizioni di salute tali da giustificare il comportamento del detenuto, tenuto conto della certificazione medica che attestava buone condizioni fisiche al momento dell'isolamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 230/2000, art. 77, n. 16

    La norma disciplinare è stata applicata per fatti consistenti nel rifiuto di rientrare nella sezione e minacce di condotte violente; il provvedimento disciplinare è stato ritenuto legittimo in presenza degli elementi fattuali documentati.

  • art. 38 ord. pen.

    La valutazione delle condizioni personali e di salute del detenuto deve essere realmente considerata, ma può essere superata da riscontri documentali (es. certificazione medica) che escludono l'esistenza di condizioni tali da giustificare il comportamento contestato; il Tribunale ha ritenuto che tali aspetti fossero stati adeguatamente valutati e confutati.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La doglianza richiamata a questo articolo è stata esaminata alla luce del principio per cui la Cassazione è inammissibile quando ripropone motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello, ossia non si confronta criticamente con le ragioni del giudice di merito.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero reiterative e generiche e che il secondo grado avesse fornito motivazione adeguata, giustificando la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione respinge i ricorsi che ripropongono in termini generici le stesse doglianze già esaminate e motivatamente rigettate in secondo grado: in cassazione è necessaria una critica specifica e puntuale alla motivazione del giudice di merito.
  • La tempestività della notifica della contestazione disciplinare è valutata concretamente: la notifica due giorni prima dell'udienza disciplinare non è di per sé illegittima se il detenuto ha avuto effettiva possibilità di difendersi e ciò risulta dagli atti.
  • Le richieste di esonero della sanzione disciplinare per motivi di salute o condizioni personali (art. 38 ord. pen.) richiedono prove mediche e documentali concrete; la mera deduzione soggettiva senza riscontri non è idonea a capovolgere la valutazione disciplinare.
  • Nei procedimenti disciplinari carcerari, la documentazione (relazioni del reparto, certificazioni mediche, verbali delle udienze disciplinari) ha rilevanza centrale e può prevalere sulle dichiarazioni del detenuto se coerente e circostanziata.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il difensore deve indicare punti di diritto e profili di invalidità della motivazione di merito con argomentazioni nuove o dimostrare che il secondo grado non ha affrontato specificamente i rilievi posti.

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