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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15992/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per asserita mancanza di prova idonea a fondare la sua colpevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato la rilevanza ostativa del precedente penale e, comunque, non avrebbe adeguatamente considerato il superamento di tale elemento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici, meramente reiterativi di censure già esaminate e non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in particolare, il motivo sulla sospensione condizionale non si misurava con il giudizio prognostico negativo fondato dalla Corte territoriale anche sulle modalità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di fatto non consentita in cassazione e che il secondo fosse aspecifico e privo di confronto con la reale ratio decidendi del diniego della sospensione condizionale, basato su un giudizio prognostico negativo e sulle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente nel passaggio sulla sospensione condizionale e sul giudizio prognostico; dal testo emerge il tema del trattamento sanzionatorio, ma non una specifica interpretazione della norma.

  • art. 163 c.p.

    La Corte affronta il diniego della sospensione condizionale della pena, affermando che la relativa valutazione può fondarsi su un giudizio prognostico negativo desunto anche dalle modalità del fatto e dai precedenti dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità, escludendo la deducibilità di doglianze di merito o di motivi non specifici e non confrontati con la sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    Viene applicato il principio di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, specie quando le censure si limitano a riproporre argomenti già disattesi o a contestare solo una delle rationes decidendi autonome.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per la conseguenza economica dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che si risolva in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se non si traduce in una specifica critica giuridica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproduce censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione.
  • Il ricorso per cassazione è aspecifico quando non si misura con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica deve colpire tutte le rationes autonome e autosufficienti della decisione, altrimenti non può produrre una modifica utile della posizione processuale del ricorrente.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere sorretto da un giudizio prognostico negativo fondato, oltre che su precedenti dell'imputato, anche sulle concrete modalità del fatto, e tale valutazione è censurabile in cassazione solo con una critica specifica e pertinente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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