Cassazione Civile, Ordinanza n. 12022/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate ha rideterminato, per l'anno 2012, IRPEF, IVA e IRAP dovute da un contribuente, irrogando sanzioni e richiedendo interessi. In primo grado la domanda del contribuente è stata accolta e l'atto annullato, con compensazione delle spese. L'Agenzia ha appellato e il contribuente, nelle controdeduzioni, ha chiesto solo nelle conclusioni la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi, senza formulare uno specifico motivo di appello incidentale sul capo spese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia, confermando anche la compensazione delle spese di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese e del processo tributario, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confermato la compensazione senza motivazione, nonostante la richiesta di condanna alle spese; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, lamentando che la Corte d'appello avrebbe implicitamente compensato le spese del grado di appello in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espresse.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la semplice richiesta di condanna alle spese inserita solo nelle conclusioni delle controdeduzioni non integri un valido appello incidentale contro il capo sulle spese, in difetto di una specifica censura nel corpo dell'atto. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che, in caso di soccombenza piena dell'amministrazione, la compensazione delle spese del grado di appello non può essere disposta implicitamente o senza motivazione espressa, perché l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sulla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario le spese possono essere compensate, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate; la clausola va interpretata in modo restrittivo e coerente con il criterio generale della soccombenza.
I motivi di appello devono essere specifici; la specificità può risultare anche implicitamente dal complesso dell'atto, ma non è soddisfatta dalla sola richiesta finale non sorretta da una censura articolata.
Le controdeduzioni dell'appellato non possono sostituire, di per sé, un appello incidentale rituale sul capo delle spese.
Il principio generale è quello della soccombenza, che impone di porre le spese a carico della parte totalmente soccombente, salvo deroghe espressamente previste.
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente enunciate; la mera soccombenza non basta a giustificare la compensazione.
Richiamato nel motivo come norma sulla motivazione della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo come parametro del vizio di motivazione o motivazione apparente.
Richiamato nel motivo in tema di compensi e liquidazione, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 4 e tabella n. 23; art. 4 e tabella n. 24
Richiamato per i parametri di liquidazione delle spese, ma la controversia è stata risolta sul diverso profilo della compensazione.
Richiamato nel motivo come violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2); art. 12, comma 1
È richiamato per spiegare la riforma dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e la sua applicazione temporale.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
art. 1, comma 1, lett. e), n. 1
Richiamato come modifica successiva dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, non decisiva ratione temporis nel caso concreto.
C. Cost. n. 77 del 2018
È richiamata per ribadire che la compensazione richiede clausole di eccezionalità e per le coordinate interpretative dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mera richiesta finale di condanna alle spese, se non accompagnata da uno specifico motivo che contesti il capo della sentenza sulle spese, non integra un appello incidentale rituale.
- La specificità dei motivi di impugnazione può desumersi anche implicitamente dall'atto nel suo complesso, ma deve comunque risultare una censura chiara e univoca; non basta una formula conclusiva generica.
- La compensazione delle spese è una deroga al principio di soccombenza e, come tale, richiede una motivazione espressa fondata su gravi ed eccezionali ragioni.
- Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere valutate in concreto, tenendo conto della condotta processuale complessiva e di eventuali fattori esterni non controllabili, secondo un criterio di proporzionalità.
- In caso di soccombenza piena di una parte, il giudice non può compensare implicitamente le spese del grado di appello: occorre una specifica base motivazionale conforme alla norma speciale e al principio generale di soccombenza.
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