Cassazione Penale, Ordinanza n. 27933/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge. Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero errato nel non riqualificare i fatti nell'ambito dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990, dunque come detenzione per uso personale o altra ipotesi diversa dallo spaccio, anziché mantenere l'inquadramento nel reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato le dichiarazioni rese in SIT da una persona offesa/acquirente, la quale aveva confermato di avere acquistato dall'imputato la sostanza stupefacente poi rinvenuta in suo possesso.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa come fattispecie invocata in alternativa allo spaccio; la Corte ritiene infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti in tale ambito.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non opera se il ricorrente ha proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una riqualificazione dei fatti priva di specifiche censure logiche o giuridiche alla motivazione di merito, quando la decisione impugnata abbia sorretto l'inquadramento fattuale con valutazione immune da vizi.
- La riconduzione della condotta all'attività di spaccio può essere legittimamente fondata sulle dichiarazioni dell'acquirente o di altro soggetto che abbia confermato l'avvenuta cessione dello stupefacente da parte dell'imputato.
- La mera prospettazione difensiva di una diversa qualificazione giuridica non è sufficiente a superare un accertamento di merito sorretto da elementi probatori coerenti e logicamente valutati.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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