Sentenza del 27/04/2016 n. 8336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo alla compravendita, registrata il 23 febbraio 2007, di un immobile adibito a uffici sito a Tivoli. Il valore dichiarato era di 530.000 euro, quello accertato dall’Ufficio di 1.473.600 euro; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 163/04 del 10 maggio 2012, aveva rideterminato il valore in 900.000 euro. UBI Leasing ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 51-52 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso fosse motivato solo in modo apparente, perché richiamava i listini FIAIP senza indicare sufficienti elementi e riportava erroneamente una località diversa da Tivoli; 2) vizio di motivazione della sentenza sul valore attribuito, lamentando che la CTR avesse considerato le tre perizie prodotte dalla società senza recepirne coerentemente le conclusioni e avesse determinato il valore con una media sostanzialmente aritmetica tra dichiarato e accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Sul primo, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso: il riferimento ai listini FIAIP, dopo aver dato atto dell’indisponibilità dei dati OMI, rendeva riconoscibile il criterio sintetico-comparativo adottato e consentiva alla società di difendersi; il refuso relativo alla località era ininfluente, poiché l’immobile era identificato attraverso gli altri elementi. Sul secondo, ha escluso contraddittorietà o illogicità: la CTR poteva esaminare le perizie senza aderirvi integralmente e aveva fondato la stima di 900.000 euro anche su elementi concreti, tra cui stato dell’immobile, necessità di ristrutturazione e ubicazione su strada cieca riservata al passaggio dei residenti. La Corte non ha riesaminato il merito della valutazione, non ravvisando un’omissione decisiva né un contrasto logico insanabile. UBI Leasing è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 l'atto dell'amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990 , ex art. 3 indicando "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione".
L’atto impositivo deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in modo da rendere conoscibile la pretesa e consentire al contribuente di decidere se impugnarla e di contestarne efficacemente fondamento e misura.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 2 e 3
A sua volta, l'art. 51, commi 2 e 3 stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari ed aziende, per valore si intende il valore venale in comune commercio; che l'ufficio determina avendo riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, relativi all'immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili; ovvero al reddito netto capitalizzato producibile dall'immobile, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
Per la rettifica del valore immobiliare ai fini dell’imposta di registro, il parametro è il valore venale in comune commercio, determinabile considerando trasferimenti e valutazioni comparabili, reddito capitalizzabile e ogni altro elemento utile.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2
Per quanto concerne, in particolare, l'imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione deve contenere, oltre all'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti presi in considerazione, nonchè delle aliquote applicate nel calcolo della maggiore imposta, anche l'indicazione "degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali (il valore attribuito) è stato determinato".
L’avviso deve indicare il valore attribuito, le aliquote applicate e gli elementi valutativi utilizzati secondo l’art. 51. È sufficiente che renda comprensibili il criterio e le ragioni della rettifica, così da delimitare la contestazione e permettere la difesa, senza che debba necessariamente dettagliare ogni singolo dato impiegato nell’applicazione del criterio.
Codice di procedura civile, art. 116
Sicchè non può dirsi illogico nè contraddittorio che il giudice di merito abbia utilizzato le indicazioni estimative di parte allo specifico e dichiarato fine di ridimensionare la pretesa dell'ufficio, senza con ciò sentirsi vincolato, nell'esercizio del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. , ad attenersi completamente a tali indicazioni.
Il giudice di merito valuta prudentemente le prove e può utilizzare le perizie di parte senza essere vincolato alle loro conclusioni, motivando la scelta sulla base del complesso degli elementi acquisiti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può irsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre soltanto in presenza del mancato o insufficiente esame di un punto decisivo oppure di un contrasto insanabile che impedisca di ricostruire il percorso logico della decisione; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
Massime di principio
- In un avviso di rettifica del valore immobiliare, la motivazione può essere sufficiente se identifica il criterio di stima e gli elementi essenziali che lo rendono comprensibile e contestabile; non è sempre necessario riportare ogni dato analitico impiegato dall’Ufficio.
- Un errore materiale nell’indicazione della località non invalida necessariamente l’avviso se gli altri elementi identificativi consentono di individuare senza incertezza l’immobile e l’errore non ostacola la difesa.
- Il richiamo a listini o valori comparativi può rendere riconoscibile un metodo sintetico-comparativo, ma la sufficienza della motivazione va valutata in concreto, considerando le informazioni disponibili al contribuente e la possibilità effettiva di contestare la pretesa.
- La sufficienza formale della motivazione dell’avviso è distinta dalla prova della correttezza sostanziale del valore accertato: l’adeguatezza del criterio in concreto attiene alla fondatezza della pretesa e alle prove, non necessariamente alla motivazione dell’atto.
- Il giudice di merito può combinare o ponderare listini e perizie, accogliendo solo in parte le valutazioni proposte; non è tenuto ad aderire integralmente a una perizia di parte, purché esponga gli elementi concreti che sorreggono la stima.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa stima del bene: occorre indicare un’omissione su un punto decisivo o un’incoerenza logica insanabile della motivazione.
- La parte soccombente nel giudizio di cassazione può essere condannata alle spese; in questo caso UBI Leasing è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Testo integrale
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