Cassazione Penale, Ordinanza n. 07860/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Dal testo emerge che i motivi investivano: 1) la disciplina delle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, sostenendo una lettura non condivisa dalla Corte; 2) il preteso difetto di motivazione della decisione di appello; 3) la contestazione della sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo; 4) la qualificazione giuridica del fatto; 5) ulteriori censure che, secondo la Corte, miravano in sostanza a una rivalutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha rilevato che il primo motivo era anche inammissibile perché non devoluto in appello e comunque infondato; il secondo era manifestamente infondato perché il giudice di appello può limitarsi a richiamare la motivazione della decisione impugnata; i motivi dal terzo al sesto erano generici, non specifici e in ogni caso non consentiti in sede di legittimità perché sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio e delle questioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma. Nel testo non è riportato il dettaglio della condanna di merito, ma emerge che il ricorso riguardava un procedimento per estorsione e questioni connesse alla qualificazione del fatto, alle aggravanti e alla motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
Il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 629 alle aggravanti dell'art. 628 deve essere riferito, dopo la l. n. 94/2009, all'attuale comma terzo dell'art. 628 c.p. e non al comma quinto relativo al concorso tra aggravanti e attenuanti.
È la disposizione richiamata per determinare le aggravanti applicabili al delitto di estorsione; il rinvio va letto con riferimento al comma terzo vigente, non al regime del bilanciamento tra circostanze.
art. 6 § 1 CEDU
L'obbligo di motivazione non impone una risposta dettagliata a ciascun argomento difensivo; il giudice d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata quando rigetta il gravame.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità, anche quando vi sia assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel delitto di estorsione, il rinvio alle aggravanti previste per la rapina va interpretato alla luce della formulazione vigente dell'art. 628 c.p., con riferimento al comma che disciplina le aggravanti e non a quello sul bilanciamento tra circostanze.
- In cassazione non sono deducibili censure che non siano state previamente devolute in appello, né doglianze che si risolvano in una mera riproposizione di questioni di merito.
- Il difetto di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
- Il giudice di appello che rigetti il gravame può motivare per relationem, facendo proprie le argomentazioni della sentenza impugnata, senza dover confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo il dedotto e decisivo travisamento della prova nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
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