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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04187/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti volta a ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla disciplina collettiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità dell'art. 18, comma 11, del CCNL 16.4.2003 e dell'art. 7 dell'Accordo 1.3.2006, nella parte in cui escludevano dal calcolo dell'anzianità utile agli aumenti periodici il periodo di apprendistato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti con procura speciale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese. Ha escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso e non anche all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    art. 391 comma quarto cpc

    in caso di estinzione del giudizio la Corte ha disposto nulla sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nel caso di estinzione del processo, poiché la norma si riferisce solo a rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte munita di procura speciale, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si provvede normalmente sulle spese, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica quando il processo si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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