Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09387/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna definitive. Le decisioni riguardavano un primo fatto qualificato come tentata estorsione e un secondo fatto qualificato come rapina, commessi a distanza temporale ravvicinata. Secondo il tribunale, mancavano elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, perché, pur in presenza di omogeneità astratta e vicinanza temporale, le modalità esecutive erano difformi e i fatti apparivano frutto di autonome pulsioni antigiuridiche. Con il ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva trascurato numerosi indici dell'unicità del disegno criminoso e aveva attribuito rilievo decisivo alla diversità delle vittime, dato che non sarebbe di per sé sufficiente a escludere la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che, nonostante la vicinanza spazio-temporale e l'astratta omogeneità dei reati, mancavano elementi certi per ritenere che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali. In particolare, le modalità dei due delitti erano molto diverse e uno dei fatti implicava anche il concorso di complici, circostanza non riscontrata nell'altro episodio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma di qualificazione del primo fatto, indicato come tentata estorsione

  • art. 629 c.p.

    richiamato come norma di qualificazione del primo fatto, indicato come tentata estorsione

  • art. 628 c.p.

    richiamato come norma di qualificazione del secondo fatto, indicato come rapina

  • art. 81 c.p.

    norma implicita sul vincolo della continuazione, oggetto della richiesta di riconoscimento in sede esecutiva

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    la continuazione richiede una verifica concreta dell'unitario disegno criminoso e non può essere riconosciuta sulla sola base di alcuni indici, se gli ulteriori reati appaiono estemporanei

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica concreta e non meramente astratta dell'esistenza di un disegno criminoso unitario.
  • Non è sufficiente valorizzare la sola omogeneità dei reati o la loro vicinanza temporale, se le modalità esecutive e le causali depongono per determinazioni autonome e successive.
  • Per applicare il vincolo della continuazione occorre che, già al momento del primo reato, i fatti successivi risultino programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • La diversità delle modalità operative e, in particolare, la necessità del concorso di complici in uno solo dei fatti può escludere la riconducibilità a un medesimo programma criminoso.
  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente con i principi consolidati sulla continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.