Sentenza n. 577/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo il 10 ottobre 2018, all’età di 56 anni, con un’anzianità contributiva di 41 anni, 10 mesi e 1 giorno. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle somme conseguenti, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato fondato sulla violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell’art. 13 della l. n. 804/1973, dell’art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986, dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990, e dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso, la prescrizione quinquennale, l’infondatezza nel merito della pretesa e, in subordine, la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale competente, nei cui confronti la controversia è stata correttamente instaurata. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla conoscibilità della liquidazione; l’INPS non ha provato la data rilevante per l’inizio della prescrizione. Nel caso concreto, il provvedimento di liquidazione della pensione recava la data del 31 dicembre 2018 e il diritto è stato fatto valere con diffida e ricorso notificato il 9 ottobre 2023, dunque tempestivamente. Quanto alla decadenza, il giudice ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è un termine decadenziale per far valere il diritto, ma un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare ha mantenuto a regime l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare. Il TAR ha quindi accertato il diritto del ricorrente e condannato l’INPS a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo, con corresponsione degli interessi legali dal dovuto al soddisfo. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale delle Forze di polizia [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti, rilevante anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, se in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
La disposizione conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza limitare il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa quando risultano idonei a definire la controversia.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Sono richiamati per il riferimento agli orientamenti giurisprudenziali in materia di decorrenza e prova della prescrizione.
art. 26 d.P.R. n. 1032/1973
È stato invocato dall’INPS per sostenere il difetto di legittimazione passiva dell’ente, ma l’eccezione è stata respinta perché l’INPS è il soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché siano stati raggiunti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo e costituisce un onere relativo alla tempistica del pensionamento, non un termine decadenziale per chiedere il riconoscimento del beneficio economico.
- L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare mantiene a regime l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o dalla conoscibilità della liquidazione; l’ente debitore che eccepisce la prescrizione deve allegare e provare la data di inizio del relativo decorso.
- L’INPS è il soggetto legittimato passivamente nelle controversie concernenti la corresponsione e la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, in quanto ente obbligato al relativo pagamento.
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