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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32624/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestando l'applicazione dell'aggravante della destrezza. I fatti di merito riferiscono che l'imputato avrebbe aperto repentinamente la portiera dell'autovettura parcheggiata e si sarebbe impossessato della borsa della persona offesa, dandosi alla fuga; il ricorrente ha sostenuto che la condotta non integrasse l'aggravante contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la qualificazione della condotta come furto aggravato per destrezza (con riferimento alla rapidita e alla capacita di eludere la sorveglianza della vittima). In conseguenza dell'inammissibilita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 (furto)

    Art. 624 definisce il delitto di furto; nella fattispecie i giudici di merito hanno qualificato il fatto come furto.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 4 (aggravanti del furto - destrezza)

    L'aggravante per destrezza si applica quando la condotta è connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendo alla vittima di prevenire la sottrazione; la Corte ha ritenuto che tale elemento fosse presente nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicato qui per euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'aggravante della destrezza richiede una valutazione fattuale sulla presenza di particolare agilità e scaltrezza tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio; descrizioni di 'mossa fulminea' sono tipicamente considerate idonee a fondare l'aggravante.
  • In Cassazione le censure sul vizio di motivazione devono essere specifiche e dimostrare un vizio logico, contraddittorio o una manifesta illogicità della valutazione di merito; il semplice disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito non è sufficiente.
  • Le valutazioni di fatto (es. rapidità dell'azione, capacità di eludere la sorveglianza) sono riservate ai giudici di merito e sono difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità, salvo errori evidenti, omissioni o contraddizioni nella motivazione.
  • Chi impugna l'applicazione di un'aggravante deve mirare a dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante o la carenza di una motivazione adeguata da parte dei giudici di merito.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile si applicano le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

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