Cassazione Penale, Sentenza n. 32624/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestando l'applicazione dell'aggravante della destrezza. I fatti di merito riferiscono che l'imputato avrebbe aperto repentinamente la portiera dell'autovettura parcheggiata e si sarebbe impossessato della borsa della persona offesa, dandosi alla fuga; il ricorrente ha sostenuto che la condotta non integrasse l'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la qualificazione della condotta come furto aggravato per destrezza (con riferimento alla rapidita e alla capacita di eludere la sorveglianza della vittima). In conseguenza dell'inammissibilita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
Art. 624 definisce il delitto di furto; nella fattispecie i giudici di merito hanno qualificato il fatto come furto.
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 4 (aggravanti del furto - destrezza)
L'aggravante per destrezza si applica quando la condotta è connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendo alla vittima di prevenire la sottrazione; la Corte ha ritenuto che tale elemento fosse presente nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicato qui per euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza richiede una valutazione fattuale sulla presenza di particolare agilità e scaltrezza tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio; descrizioni di 'mossa fulminea' sono tipicamente considerate idonee a fondare l'aggravante.
- In Cassazione le censure sul vizio di motivazione devono essere specifiche e dimostrare un vizio logico, contraddittorio o una manifesta illogicità della valutazione di merito; il semplice disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito non è sufficiente.
- Le valutazioni di fatto (es. rapidità dell'azione, capacità di eludere la sorveglianza) sono riservate ai giudici di merito e sono difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità, salvo errori evidenti, omissioni o contraddizioni nella motivazione.
- Chi impugna l'applicazione di un'aggravante deve mirare a dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante o la carenza di una motivazione adeguata da parte dei giudici di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile si applicano le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
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