Cassazione Penale, Ordinanza n. 29431/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la decisione della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per un reato contro il patrimonio, contestando: (1) la correzione dell'indicazione delle norme di legge violate, ritenuta un errore materiale; (2) e (3) l'affermazione di responsabilità, con specifico riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; (4) (5) e (6) il trattamento sanzionatorio, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., l'esclusione della recidiva e l'eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché attinente a un mero errore materiale emendabile dal giudice dell'impugnazione; i motivi sulla responsabilità sono stati giudicati privi di specificità, in quanto reiterativi di censure già esaminate e non contenenti critica puntuale alle ragioni della sentenza; i motivi sul trattamento punitivo sono stati dichiarati inammissibili perché la motivazione sul punto era ritenuta sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
L'errore nell'indicazione delle norme di legge violate è qualificato come mero errore materiale, emendabile dal giudice dell'impugnazione.
La censura riguardava la configurabilità dell'aggravante, ma il ricorso è stato ritenuto non specifico perché non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata oggetto di doglianza sul trattamento sanzionatorio, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere la necessità di un'indagine favorevole al ricorrente sulla colpa nella causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'erronea indicazione della norma violata può integrare un mero errore materiale emendabile, senza che ciò determini di per sé l'accoglimento del ricorso.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate o prive di critica puntuale sono inammissibili per difetto di specificità.
- Le doglianze che investono l'affermazione di responsabilità devono indicare in modo concreto gli errori logici o giuridici della decisione di merito; in mancanza, la Corte può dichiararle inammissibili.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle relative a attenuanti, recidiva e quantificazione della pena, sono inammissibili se la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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