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Sentenza

Sentenza n. 5072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 4995 del 12 marzo 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’indennità da incursore, la sospensione della relativa corresponsione e gli atti di recupero delle somme già versate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I militari appellanti sostenevano di avere diritto all’indennità supplementare da incursore, prevista dall’art. 9, comma 2, l. n. 78/1983 e dalla disciplina contrattuale successiva, anche durante l’impiego all’estero presso organismi internazionali e in cumulo con gli emolumenti previsti dall’art. 1808 del Codice dell’ordinamento militare. Deducevano difetto, carenza e illogicità della motivazione, violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., illogicità manifesta, eccesso di potere e disparità di trattamento, lamentando inoltre che il TAR non avesse adeguatamente considerato l’equiparazione con il trattamento riconosciuto agli istruttori di volo dell’Aeronautica. Contestavano la conclusione secondo cui il beneficio richiederebbe il formale inquadramento presso reparti o strutture delle Forze speciali espressamente individuati dall’amministrazione della difesa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato di non poter considerare la memoria depositata il 4 maggio 2026 perché tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Nel merito ha ritenuto corretta la decisione di primo grado: il possesso del brevetto da incursore e l’effettivo svolgimento di attività connotate da specifiche competenze non sono sufficienti, da soli, a fondare il diritto all’indennità. Occorre anche che il militare presti servizio, quale operatore delle Forze speciali, presso reparti, strutture di comando o posizioni organiche espressamente individuati dall’amministrazione della difesa. Gli organismi internazionali presso i quali gli appellanti erano impiegati non coincidono con i reparti dedicati individuati dalla disciplina applicabile. Il Collegio ha inoltre escluso la cumulabilità dell’indennità con gli emolumenti esteri previsti dall’art. 1808, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, ritenendo questi ultimi omnicomprensivi e destinati a compensare disagi, rischi, obblighi di reperibilità e orari disagevoli connessi all’impiego all’estero. L’indennità da incursore non ha carattere fisso e continuativo, ma spetta soltanto durante l’assegnazione ai reparti e per le finalità previste dalla normativa. Il cumulo determinerebbe un’indebita locupletazione. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: l’eventuale applicazione erronea della normativa a favore di altri dipendenti non consente di ottenere la reiterazione dell’errore, e il parere ministeriale invocato dagli appellanti aveva natura meramente orientativa e non vincolante. Le ulteriori doglianze sulla compromissione della qualità del servizio e sulla lesione della dignità professionale sono state ritenute generiche e non provate. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, l. 23 marzo 1983, n. 78

    L’indennità supplementare da incursore spetta non solo in presenza del brevetto, ma anche in presenza del servizio presso reparti, strutture di comando o posizioni organiche delle Forze speciali espressamente individuati dall’amministrazione.

  • art. 6, commi 5 e 6, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171

    ... il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della Legge 23 marzo 1983, n. 78, anche se impiegato per le finalità delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedono l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni...

    La conservazione del trattamento in caso di impiego presso altri comandi, unità operative o amministrazioni non elimina la necessità che l’impiego rientri nelle strutture e finalità individuate dalla disciplina e dall’amministrazione della difesa.

  • art. 9 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

    Richiamato quale fonte della disciplina dell’indennità supplementare da incursore.

  • art. 13 d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    Richiamato quale fonte della disciplina vigente dell’indennità da incursore.

  • art. 1808, commi 1 e 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

    Gli emolumenti per il servizio all’estero hanno carattere omnicomprensivo rispetto alle indennità accessorie corrisposte in Italia per i medesimi disagi e rischi e non sono cumulabili con l’indennità da incursore nel caso esaminato.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata oltre il termine previsto non è stata considerata ai fini della decisione.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre a determinare la tardività della memoria depositata dall’appellante.

Massime di principio

  • Il diritto all’indennità supplementare prevista per il personale militare in possesso del brevetto di incursore richiede il concorso del brevetto e dell’effettivo servizio, in qualità di operatore delle Forze speciali, presso reparti, strutture di comando o posizioni organiche espressamente individuati dall’amministrazione competente; il solo possesso del brevetto o lo svolgimento di attività analoghe non è sufficiente.
  • L’effettivo svolgimento di attività tipiche delle Forze speciali presso un organismo internazionale non attribuisce automaticamente il diritto all’indennità da incursore quando l’organismo non coincide con una struttura o un reparto formalmente individuato dall’amministrazione della difesa ai fini dell’erogazione del beneficio.
  • Gli emolumenti corrisposti al personale militare impiegato all’estero ai sensi dell’art. 1808 d.lgs. n. 66/2010, in quanto destinati unitariamente a compensare disagi, rischi, reperibilità e orari disagevoli, non sono cumulabili con un’indennità interna avente analoga funzione compensativa quando quest’ultima non ha carattere fisso e continuativo.
  • La disparità di trattamento non può fondarsi sull’eventuale applicazione erronea della normativa a favore di altri dipendenti: il trattamento differenziato può essere assunto come tertium comparationis soltanto se conforme a legge e riferibile a situazioni realmente comparabili.
  • Un parere o un’indicazione interna dell’amministrazione privo di efficacia vincolante non impone alle diverse articolazioni dell’amministrazione di conformarsi ad esso e non può, da solo, fondare il diritto al trattamento economico richiesto.
  • Nel processo amministrativo la memoria depositata oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. e dalla disciplina attuativa non può essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

Testo integrale

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