Cassazione Penale, Ordinanza n. 21768/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come riciclaggio, contestando con più motivi: i primi due in modo generico e ripetitivo, mirando in sostanza a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito; il terzo denunciava la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis, quarto comma, c.p., ma la censura non era stata dedotta in appello; l'ultimo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenute dal ricorrente non adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi erano generici e ripetitivi perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione. Ha poi ritenuto non proponibile in sede di legittimità il motivo fondato sull'art. 648-bis, quarto comma, c.p., perché non devoluto in appello, con violazione della catena devolutiva. Infine, ha considerato inammissibile anche la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della Corte territoriale sulla pena, sui precedenti e sull'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche era sufficiente e non illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio denunciabile in cassazione sulla motivazione richiede una manifesta illogicità, non una semplice divergenza valutativa o una rivalutazione delle prove.
violazione della catena devolutiva
In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di violazione di legge che non siano state previamente dedotte in appello.
art. 648-bis, quarto comma, c.p.
La censura di violazione di legge riferita a tale disposizione è stata ritenuta non proponibile perché non formulata nel precedente grado di appello.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto: il motivo è ammissibile solo se denuncia specificamente una manifesta illogicità della motivazione.
- Il vizio motivazionale non coincide con la mera illogicità o con la non condivisione della ricostruzione operata dal giudice di merito; occorre una criticità argomentativa effettiva e qualificata.
- Una questione di violazione di legge non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello, in ossequio al principio di devoluzione.
- Il motivo che attiene al trattamento sanzionatorio è ammissibile solo se contesta una reale carenza o illogicità della motivazione; una motivazione che richiami gravità del fatto, precedenti penali e assenza di elementi favorevoli è normalmente sufficiente per negare le attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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