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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15596/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un ex dirigente medico conveniva l'azienda ospedaliera chiedendo il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario non compensato e di un'indennità sostitutiva per ferie non godute maturate negli anni. In primo grado il tribunale riconosceva solo l'indennità per ferie non godute e respingeva la domanda sugli straordinari. In appello principale l'azienda otteneva il rigetto integrale delle domande, perché la Corte territoriale riteneva generiche le allegazioni del lavoratore, reputando che non fossero stati indicati con sufficiente precisione i fatti costitutivi delle pretese e negando che la documentazione prodotta potesse integrare tali carenze. Il ricorrente per cassazione censurava, in particolare, la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., delle norme collettive richiamate e, soprattutto, l'erroneo diniego di esame del materiale documentale prodotto, oltre ad altri profili rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo: ha chiarito che la supposta genericità delle allegazioni, se non trattata come nullità dell'atto introduttivo, non può essere usata per respingere nel merito la domanda senza esaminare le prove documentali tempestivamente prodotte. La Corte d'appello aveva erroneamente escluso la possibilità di valutare i documenti sul presupposto che questi non potessero specificare i fatti dedotti. Poiché la domanda era stata ritenuta sufficientemente chiara e non era stata dichiarata nulla con assegnazione del termine di integrazione, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare il materiale istruttorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito le domande sulla base delle risultanze istruttorie e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato per censurare l'omesso o erroneo esame di un fatto decisivo, con riferimento alla valutazione delle prove.

  • art. 414, n. 4, c.p.c.

    La domanda del rito del lavoro deve esporre i fatti sui quali si fonda; la mancanza grave di tale esposizione può determinare nullità dell'atto.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato nel contesto delle difese nel rito del lavoro e della contestazione della pretesa avversaria.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La mancata o insufficiente esposizione dei fatti costitutivi può integrare nullità della domanda.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    In caso di nullità dell'atto introduttivo, il giudice deve assegnare un termine perentorio per l'integrazione e la sanatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito deve fondarsi sul materiale probatorio ritualmente acquisito e prodotto.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove disponibili secondo il proprio prudente apprezzamento, senza ignorare i documenti tempestivamente versati in atti.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato tra i motivi di ricorso, ma il relativo esame resta assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Viene indicato come base del procedimento camerale di trattazione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la genericità delle allegazioni può determinare nullità del ricorso solo se l'esposizione dei fatti costitutivi manca in modo tale da impedire l'identificazione della domanda; altrimenti la domanda va esaminata nel merito.
  • Se il giudice non qualifica la carenza espositiva come nullità dell'atto introduttivo e non assegna il termine per l'integrazione, non può poi respingere la domanda per la sola genericità delle allegazioni senza valutare le prove ritualmente prodotte.
  • La documentazione tempestivamente prodotta in giudizio deve essere utilizzata per la valutazione della fondatezza della domanda quando la domanda sia validamente proposta; non può essere ignorata assumendo che non serva a specificare i fatti allegati.
  • La mancanza di prova dei fatti costitutivi può essere affermata solo all'esito dell'esame del materiale istruttorio disponibile; il giudice non può sottrarsi a tale valutazione per ragioni meramente formali non ricondotte a una dichiarata nullità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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