Cassazione Penale, Ordinanza n. 13927/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha respinto anche l'istanza di rinvio per trattative, reputandola generica e priva dell'adesione della parte civile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/10/2024, chiedendo anche un rinvio per la pendenza di trattative, ritenuto però non accoglibile per la genericità della richiesta e per la mancata adesione della parte civile. Nel merito ha dedotto: 1) vizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p.; 2) vizio sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che l'attenuante richiede una valutazione complessiva di speciale tenuità del pregiudizio, apprezzamento di merito non censurabile se logicamente corretto, mentre la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente su offensività della condotta, congruità della pena, assenza di elementi positivi e precedenti penali anche specifici.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone una valutazione complessiva del pregiudizio in termini di speciale tenuità; si tratta di un apprezzamento rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici.
Il giudice di merito deve motivare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche in coerenza con i criteri di commisurazione della pena, valorizzando offensività del fatto, eventuali elementi negativi e precedenti penali.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio, valutato complessivamente, presenti un livello di particolare esiguità; la relativa valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono legittimi quando il giudice dia conto, anche sinteticamente ma in modo non apodittico, dell'offensività del fatto, dell'assenza di elementi positivi e di eventuali precedenti penali dell'imputato.
- Una richiesta di rinvio per trattative non può essere accolta se è generica e non risulta supportata da una concreta adesione della parte civile o da elementi idonei a dimostrare l'effettiva utilità dell'istanza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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