Cassazione Civile, Ordinanza n. 34367/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario promosso dal contribuente avverso una sentenza della commissione tributaria regionale relativa alla tassazione, per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, di una pensione erogata dal sistema previdenziale scandinavo a un cittadino svedese residente in Italia. Prima della decisione della Cassazione, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. La Corte ha quindi esaminato prioritariamente l'istanza di sospensione/estinzione collegata alla definizione agevolata, rilevando la documentazione sull'ammissione alla procedura e sul pagamento delle rate scadute. Sulla base della norma di interpretazione autentica richiamata in ordinanza, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'estinzione del giudizio, il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e la produzione della documentazione prevista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo applicabile la disciplina di interpretazione autentica dell'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, relativa all'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022. La decisione è stata assunta in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della prova del pagamento della prima rata e della documentazione prescritta. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente, come da formula finale riportata nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 1, commi 235, 236 e 241
la procedura di definizione agevolata consente l'estinzione dei giudizi sui debiti compresi nella dichiarazione di adesione, secondo la disciplina richiamata dalla successiva norma interpretativa.
norma di interpretazione autentica che chiarisce che, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
conversione del d.l. n. 84/2025
ha reso vigente la norma interpretativa richiamata dalla Corte.
art. 3-bis, comma 1 e comma 2, lettera c)
richiamato nella disciplina della definizione agevolata quale ulteriore fonte della documentazione necessaria per l'estinzione del giudizio.
conversione del d.l. n. 202/2024
richiamata quale testo di conversione del decreto contenente la disciplina collegata alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inseriti in una procedura di definizione agevolata, il perfezionamento rilevante può coincidere con il solo versamento della prima o unica rata, se così stabilito dalla norma di interpretazione autentica applicabile.
- Quando il debitore deposita la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la documentazione attestante il pagamento richiesto dalla legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio anche d'ufficio.
- La sopravvenuta adesione a una definizione agevolata elimina l'interesse alla prosecuzione del ricorso e determina la chiusura del processo nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina speciale.
- Nel processo tributario, la disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio se risultano integrati i presupposti documentali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34302/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34303/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34304/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34305/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34307/2025 del 28/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →